| 1. Avverso gli accertamenti sanitari effettuati dalle
commissioni mediche dell'INPS a norma dell'articolo 1 gli
interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla
data di notifica del verbale di visita, ricorso in carta
semplice al Ministro del tesoro, che decide entro centottanta
giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità
civile di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge
30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 1988, n. 291.
2. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammesso
il ricorso giurisdizionale secondo le modalità previste dalle
leggi in vigore.
| |