| (Princìpi generali).
1. Lo Stato riconosce e tutela la vita umana fin dal suo
inizio, cioè dal momento del concepimento; protegge e promuove
la maternità come valore ed evento di grande rilevanza
personale e sociale.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno
nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, attuano tutte
le iniziative e gli interventi necessari per assistere la
donna in attesa di un figlio, onde rimuovere le difficoltà,
anche di ordine economico, che possono turbare il decorso
della gravidanza.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno
nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, garantiscono
alla donna dopo il parto e al neonato gli aiuti che si rendono
necessari per superare le difficoltà, anche di ordine
economico, in qualunque modo dipendenti dalla nascita.
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