| (Interventi speciali a carattere sanitario
e socio-assistenziale).
1. La donna che, durante la gravidanza, sia afflitta da
serie difficoltà, in qualunque modo ricollegabili alla
gestazione, di carattere medico, economico, sociale,
familiare, ovvero nutra timori per le condizioni del nascituro
o per l'avvenire proprio o del suo nucleo familiare, ove tali
difficoltà non possano essere superate mediante le prestazioni
sociali, assistenziali e sanitarie offerte dalle strutture
pubbliche o convenzionate presenti nel territorio, ha diritto
a fruire di interventi sanitari e socio-assistenziali
speciali.
2. Gli interventi speciali a carattere sanitario sono
disposti dall'unità sanitaria
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locale competente per territorio, senza oneri per la
gestante ed il suo nucleo familiare. Gli interventi sono
disposti con procedura d'urgenza dall'unità sanitaria
locale.
3. Gli interventi speciali a carattere socio-assistenziale
competono ai comuni, mediante delega alle unità sanitarie
locali ed al loro servizio sociale. La regione assegna i fondi
occorrenti e provvede a rimborsare sollecitamente quanto sia
stato necessario anticipare in via d'urgenza.
4. L'unità sanitaria locale attua gli interventi speciali
attraverso le strutture sanitarie pubbliche, o private
convenzionate, o private e di volontariato anche non
convenzionate nonché attraverso le strutture
socio-assistenziali pubbliche, o convenzionate, o private e di
volontariato anche non convenzionate.
5. Gli interventi speciali sono disposti dalle istituzioni
competenti su segnalazione del servizio sociale, o del
consultorio familiare, o di strutture sanitarie pubbliche o
private, o del medico di base. Tali segnalazioni sono fatte
anche dagli organismi privati o di volontariato, agenti senza
scopo di lucro e col fine statutario dell'accoglienza e della
tutela della vita nascente e della maternità, che operano sul
territorio e che hanno richiesto e ottenuto dalla regione
l'iscrizione ad uno speciale albo, che deve essere tenuto a
cura dell'assessorato all'assistenza.
6. La gestante e il suo nucleo familiare hanno diritto di
scegliere le modalità di attuazione e di fruizione degli
interventi speciali.
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