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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5808
DDL0475-0004
Progetto di legge Camera n. 475 - testo presentato - (DDL12-475)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C475. TESTIPDL
...C475.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC475 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Interventi speciali a carattere sanitario
                   e socio-assistenziale).
    1.  La donna che, durante la gravidanza, sia afflitta da
  serie difficoltà, in qualunque modo ricollegabili alla
  gestazione, di carattere medico, economico, sociale,
  familiare, ovvero nutra timori per le condizioni del nascituro
  o per l'avvenire proprio o del suo nucleo familiare, ove tali
  difficoltà non possano essere superate mediante le prestazioni
  sociali, assistenziali e sanitarie offerte dalle strutture
  pubbliche o convenzionate presenti nel territorio, ha diritto
  a fruire di interventi sanitari e socio-assistenziali
  speciali.
    2.  Gli interventi speciali a carattere sanitario sono
  disposti dall'unità sanitaria
 
                               Pag. 9
 
  locale competente per territorio, senza oneri per la
  gestante ed il suo nucleo familiare.  Gli interventi sono
  disposti con procedura d'urgenza dall'unità sanitaria
  locale.
    3.  Gli interventi speciali a carattere socio-assistenziale
  competono ai comuni, mediante delega alle unità sanitarie
  locali ed al loro servizio sociale.  La regione assegna i fondi
  occorrenti e provvede a rimborsare sollecitamente quanto sia
  stato necessario anticipare in via d'urgenza.
    4.  L'unità sanitaria locale attua gli interventi speciali
  attraverso le strutture sanitarie pubbliche, o private
  convenzionate, o private e di volontariato anche non
  convenzionate nonché attraverso le strutture
  socio-assistenziali pubbliche, o convenzionate, o private e di
  volontariato anche non convenzionate.
    5.  Gli interventi speciali sono disposti dalle istituzioni
  competenti su segnalazione del servizio sociale, o del
  consultorio familiare, o di strutture sanitarie pubbliche o
  private, o del medico di base.  Tali segnalazioni sono fatte
  anche dagli organismi privati o di volontariato, agenti senza
  scopo di lucro e col fine statutario dell'accoglienza e della
  tutela della vita nascente e della maternità, che operano sul
  territorio e che hanno richiesto e ottenuto dalla regione
  l'iscrizione ad uno speciale albo, che deve essere tenuto a
  cura dell'assessorato all'assistenza.
    6.  La gestante e il suo nucleo familiare hanno diritto di
  scegliere le modalità di attuazione e di fruizione degli
  interventi speciali.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-475 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0475 TOTPAG=0014 TOTDOC=0013 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=021 PAGFIN=0009 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=047500 00 FASCIDC=12DDL0475 SORTNAV=0047500 000 00000 ZZDDLC475 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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