| (Interventi speciali
di sostegno economico e familiare).
1. Nel caso in cui le serie difficoltà di cui all'articolo
2, comma 1, siano di carattere economico o familiare, la donna
ha diritto di fruire di aiuti economici per il periodo della
gravidanza e dell'allattamento
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e, in caso di necessità, anche dopo il periodo
dell'allattamento e fino a che la necessità sussista.
2. Ricorrendo le serie difficoltà di cui al comma 1, i
comuni hanno l'obbligo di sostenere, ove non esistano nel
comune di residenza della gestante asili nido comunali o non
vi sia in essi possibilità di accogliere il neonato, la spesa
per la frequenza di asili nido gestiti da altri enti pubblici
o da privati.
3. Gli aiuti economici di cui al comma 1 devono essere
congrui rispetto alle necessità della donna e del suo nucleo
familiare, in modo da assicurare alla donna ed alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
4. Ricorrendo le serie difficoltà di cui al comma 1, i
comuni hanno l'obbligo di garantire una idonea assistenza
domiciliare per la gestante o la sua famiglia.
5. La regione assegna ai comuni i fondi occorrenti per gli
interventi speciali di sostegno economico e familiare e
provvede a rimborsare sollecitamente quanto sia stato
necessario anticipare in via d'urgenza.
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