| (Compiti dei consultori).
1. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio
1975, n. 405, oltre ai compiti previsti da tale legge,
forniscono ogni assistenza e sostegno alla donna in stato di
gravidanza ed in particolare hanno l'obbligo di:
a) informare la donna sui diritti a lei spettanti
in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi
sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle
strutture operanti nel territorio;
b) informare la donna sulle modalità idonee a
ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro
a tutela della gestante;
c) segnalare alle istituzioni competenti la
necessità degli interventi speciali,
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sia di carattere sanitario e assistenziale, sia di carattere
economico e familiare, di cui agli articoli 2 e 3;
d) attuare ogni intervento, che si renda necessario
d'urgenza, per consentire la soluzione dei problemi, di ordine
sanitario o socio-assistenziale, che siano prospettati dalla
donna.
2. I consultori, sulla base di appositi regolamenti o
convenzioni, possono avvalersi, per i fini previsti dalla
presente legge, della collaborazione degli organismi, privati
o di volontariato, agenti senza scopo di lucro e col fine
statutario dell'accoglienza e della tutela della vita nascente
e della maternità, menzionati all'articolo 2, comma 5, che
possono anche aiutare la maternità difficile dopo la
nascita.
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