| (Norma finanziaria).
1. Lo Stato assegna annualmente alle regioni, in
proporzione alla popolazione residente, la somma di lire 2.000
miliardi per l'adempimento degli oneri previsti dalla presente
legge al fine della protezione e della promozione della
maternità.
2. All'onere finanziario di cui al comma 1, pari a lire
2.000 miliardi annui, si provvede, per il 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio biennale 19941996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, e per gli anni successivi in sede
di legge finanziaria.
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