| (Interruzione della gravidanza
di donna non consenziente).
1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza
il consenso della donna è punito con la reclusione da sei a
dodici
Pag. 12
anni. Si considera come non prestato il consenso quando sia
stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o
suggestione, o carpito con inganno, ovvero quando provenga da
una donna minore degli anni sedici o inferma di mente.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque
cagiona l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a
provocare lesioni alla donna.
3. La pena è diminuita fino alla metà se dalle lesioni
deriva l'acceleramento del parto.
4. Se dai fatti previsti dai commi 1 e 2 deriva la morte
della donna, si applica la pena della reclusione da dieci a
venti anni; se ne deriva il pericolo di morte o un grave
pregiudizio alla salute della donna, si applica la pena della
reclusione da otto a sedici anni.
5. Le pene stabilite dal presente articolo sono aumentate
fino a un terzo se la donna è minore degli anni diciotto.
| |