| (Interruzione della gravidanza
di donna consenziente).
1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza con il
consenso della donna, è punito con la pena della reclusione da
uno a quattro anni.
2. Il giudice può astenersi dall'infliggere la pena nei
confronti della donna, se essa, al momento del fatto, si
trovava in una situazione di speciale difficoltà per ragioni
di salute, fisica o psichica, per ragioni economiche o
familiari, ovvero per timori in ordine al decorso della
gravidanza e alle condizioni di vita del nascituro.
3. Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni se
l'agente cagiona, per colpa, il pericolo di morte per la donna
o un altro grave pregiudizio alla sua salute. Se cagiona, per
colpa, la morte della donna si applica la pena della
reclusione da quattro a otto anni.
4. Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni
se il fatto è compiuto su
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donna di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, o che
si trovi in condizioni di deficienza psichica.
5. Nei casi previsti ai commi 3, primo periodo, e 4, la
donna non è punibile.
6. La donna che si procura l'interruzione della gravidanza
è punita con la pena della reclusione fino a tre anni. Il
giudice può astenersi dall'infliggere la pena per le stesse
ragioni indicate al comma 2.
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