| (Interruzione colposa della gravidanza).
1. Chiunque cagiona ad una donna, per colpa, l'interruzione
della gravidanza è punito con la pena della reclusione da due
a tre anni.
2. Chiunque cagiona ad una donna, per colpa, un parto
prematuro è punito con la pena della reclusione fino a un
anno.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se il fatto è
commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro la pena è aumentata fino a un terzo.
| |