| (Cause di non punibilità).
1. Non è punibile l'interruzione della gravidanza quando è
necessaria per evitare un grave pericolo per la vita o la
salute della donna e il pericolo non è altrimenti evitabile.
Deve in ogni caso sussistere il consenso della donna.
2. La sussistenza del grave pericolo di cui al comma 1 deve
essere accertata da due medici del servizio
ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve
praticarsi l'intervento, che ne forniscono idonea
certificazione. I medici possono avvalersi della
collaborazione di specialisti. I medici sono tenuti a fornire
la documentazione sul caso e a comunicare la loro
certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per
l'intervento da praticarsi immediatamente.
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3. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda
necessaria per l'imminente pericolo per la vita della donna,
l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento
delle procedure previste dal comma 2. Il medico in tali casi
deve dare informazione dell'intervento al direttore sanitario
dell'ospedale o, se l'intervento è praticato al di fuori della
struttura pubblica, all'organo responsabile dell'unità
sanitaria locale competente per territorio e trasmettere tutta
la certificazione attinente all'intervento praticato.
4. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del
feto, il fatto non è punibile soltanto se ricorrono i
requisiti previsti dall'articolo 54 del codice penale.
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