| (Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di
interruzione della gravidanza non punibili ai sensi
dell'articolo 9, quando sollevi obiezione di coscienza con
preventiva dichiarazione, che può essere comunicata in ogni
momento all'organo responsabile dell'unità sanitaria locale o
al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura da
cui dipenda.
2. La dichiarazione di obiezione di coscienza, una volta
formulata, è revocabile con le medesime modalità della sua
proposizione.
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