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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5819
DDL0476-0002
Progetto di legge Camera n. 476 - testo presentato - (DDL12-476)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C476. TESTIPDL
...C476.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC476 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 14 febbraio 1963, n. 60,
  recante "Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione
  INA-Casa e istituzione di un programma decennale di
  costruzione di alloggi per i lavoratori" ha istituito un
  prelievo specifico, per un periodo di sette anni, per la
  costruzione di alloggi destinati ai lavoratori dipendenti.
    In particolare l'articolo 10, primo comma, lettere  b)
  e  c),  della suddetta legge fissava il prelievo nella
  misura dello 0,35 per cento a carico dei dipendenti comunque
  qualificati di aziende, amministrazioni, enti pubblici e
  privati, con l'esclusione dei lavoratori del settore agricolo,
  e nella misura dello 0,70 per cento a carico dei datori di
  lavoro, ad esclusione dello Stato, delle regioni, delle
  province, dei
  comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e
  beneficenza.  Le aliquote contributive sono rimaste a tutt'oggi
  immutate.
    I contributi dovevano essere versati da parte dei datori
  dei lavoratori all'INPS, all'INAM, all'INPDAI, all'ENPAS e
  agli altri enti individuati dal decreto ministeriale 20
  novembre 1993, con l'obbligo, da parte di questi ultimi, di
  trasmetterli alla GESCAL entro dieci giorni.
    L'obbligo di versamento dei contributi ha poi subìto
  successive numerose proroghe, sopravvivendo anche alla
  liquidazione della GESCAL disposta con legge 19 gennaio 1974,
  n. 9.  E' opportuno in particolare soffermarsi sulle ultime due
  proroghe.
    La prima di queste è stata operata con l'articolo 35 della
  legge 5 agosto 1978,
 
                               Pag. 2
 
  n. 457, che ha prorogato i contributi in esame fino al 31
  dicembre 1987, destinandone gli introiti alla parziale
  copertura del finanziamento dell'edilizia sovvenzionata
  gestita dai comuni e dagli IACP.  La seconda proroga è stata
  effettuata dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'articolo
  22, comma 1, ne ha disposto la riscossione fino al periodo di
  paga in corso al 31 dicembre 1992.  Il comma 2 del medesimo
  articolo 22 ha previsto che i predetti contributi fossero
  riversati dalla Cassa depositi e prestiti (destinataria di
  essi) all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari
  a complessivi 5.250 miliardi per gli anni dal 1988 al 1992,
  disponendo inoltre che all'edilizia residenziale pubblica per
  la costruzione di abitazioni per lavoratori dipendenti (e con
  una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno)
  venissero assegnate solo le quote residue.
    Entrambe le predette disposizioni di proroga sono state
  investite da eccezioni di costituzionalità, avanzate da vari
  giudici remittenti, secondo i quali le proroghe medesime
  avevano assunto, rispetto alla norma originaria, carattere
  discriminatorio.  In particolare veniva osservato che mentre
  l'iniziale prelievo aveva un esclusivo carattere di mutualità
  all'interno della categoria dei lavoratori dipendenti, il
  prelievo configurato nelle norme di proroga, aveva assunto il
  carattere di un'imposta per la realizzazione di finalità di
  interesse generale facente capo ai soli lavoratori
  subordinati.  I giudici  a quo  avevano in buona sostanza
  ritenuto che le trattenute in questione, introdotte come
  contributo a carico dei lavoratori dipendenti, inizialmente
  esclusivi beneficiari dei programmi di costruzione di alloggi
  che la contribuzione stessa è destinata a finanziare,
  contribuivano ora a fornire benefici ad altre categorie (ad
  esempio, e principalmente, i lavoratori autonomi), non
  assoggettate ad analoghi prelievi.
    La Corte costituzionale, con sentenza n. 241 del 13 aprile
  1989 ha in larga misura dato ragione ai giudici  a quo,
  affermando il principio che "...le finalità del prelievo (...)
  impongono che i proventi tutti vengano destinati per la
  costruzione di abitazioni in favore della categoria di
  lavoratori assoggettata al prelievo, senza di che, con
  evidente incoerenza ed innegabile ripercussione
  discriminatoria  (ex  articolo 3 della Costituzione)
  resterebbe inciso l'intero meccanismo contributivo".  Per tale
  motivo essa ha sancito l'illegittimità costituzionale
  dell'articolo 22 della legge n. 67 del 1988, nella parte in
  cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica l'intero
  gettito - e non le sole quote residue - dei contributi GESCAL.
  Quanto all'articolo 35 della legge n. 457 del 1978, esso è
  stato ritenuto legittimo soprattutto in ragione del carattere
  di temporaneità della norma.  La Corte ha insomma ritenuto che
  il prelievo GESCAL può ritenersi legittimo solo se esso va poi
  a beneficiare, mediante opere di edilizia residenziale
  pubblica, la medesima categoria di contribuenti che al
  medesimo vengono assoggettati.  In caso contrario verrebbe a
  realizzarsi una imposta sostanzialmente di scopo, che grava
  solo su una parte dei contribuenti.
    Nonostante tale vicenda legislativa e le inequivocabili
  statuizioni del supremo giudice costituzionale, il legislatore
  ha prorogato il prelievo in oggetto con l'articolo 1, comma
  10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante "interventi
  urgenti in materia di finanza pubblica", il quale ha disposto
  che i contributi GESCAL "...sono dovuti fino al periodo di
  paga in corso al 31 dicembre 1995".
    Tale disposizione, nel ristabilire l'obbligatorietà del
  contributo, sembra non tener conto della pronuncia
  giurisprudenziale citata.  Infatti, essa destina il prelievo
  GESCAL non ai soli lavoratori dipendenti che ne sono gli
  erogatori, bensì a tutti i soggetti che siano beneficiari
  degli interventi di ricostruzione o riparazione abitativa
  nelle regioni colpite da avversità atmosferiche nel corso del
  1992.  La norma in esame prevede in proposito che le risorse
  derivanti dai contributi "possono essere utilizzate, in misura
  complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la
  realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione
  di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle
  avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre
 
                               Pag. 3
 
  1992, n. 471 (convertito dalla legge 1^ febbraio 1993,
  n. 25), e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426
  (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992,
  n. 497)".
    La norma non sembra pertanto recepire il principio della
  corrispondenza tra erogatori del contributo e beneficiari
  degli interventi operati con le risorse da esso derivanti,
  principio invece ritenuto essenziale dalla Corte
  costituzionale al fine di preservare la contribuzione dal
  carattere di discriminatorietà che ne comporta il venir meno
  al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della
  Costituzione.  Il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 498
  del 1992 va pertanto espunto dall'ordinamento per la sua
  inosservanza dei precetti costituzionali.
    Ma non è solo un profilo di costituzionalità a motivare la
  presente proposta di legge.
    Esiste anche un profilo che attiene al merito, e che si
  origina dalla sostanziale inutilità del prelievo in oggetto ai
  fini cui esso è preposto.  E' noto infatti che gli importi
  derivanti dal contributo GESCAL non riescono ad essere spesi
  in percentuali apprezzabili, anche a causa delle complesse
  procedure necessarie per la realizzazione dei programmi di
  edilizia residenziale pubblica.  La Cassa depositi e prestiti,
  destinataria delle risorse derivanti dal contributo, presenta
  in materia consistenti avanzi di gestione, come del resto
  conferma la stessa norma di cui qui si propone l'abrogazione,
  laddove essa prevede anche la utilizzazione delle risorse
  "...derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e
  non ancora utilizzate...".
 
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