| Onorevoli Colleghi! -- La legge 14 febbraio 1963, n. 60,
recante "Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione
INA-Casa e istituzione di un programma decennale di
costruzione di alloggi per i lavoratori" ha istituito un
prelievo specifico, per un periodo di sette anni, per la
costruzione di alloggi destinati ai lavoratori dipendenti.
In particolare l'articolo 10, primo comma, lettere b)
e c), della suddetta legge fissava il prelievo nella
misura dello 0,35 per cento a carico dei dipendenti comunque
qualificati di aziende, amministrazioni, enti pubblici e
privati, con l'esclusione dei lavoratori del settore agricolo,
e nella misura dello 0,70 per cento a carico dei datori di
lavoro, ad esclusione dello Stato, delle regioni, delle
province, dei
comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza. Le aliquote contributive sono rimaste a tutt'oggi
immutate.
I contributi dovevano essere versati da parte dei datori
dei lavoratori all'INPS, all'INAM, all'INPDAI, all'ENPAS e
agli altri enti individuati dal decreto ministeriale 20
novembre 1993, con l'obbligo, da parte di questi ultimi, di
trasmetterli alla GESCAL entro dieci giorni.
L'obbligo di versamento dei contributi ha poi subìto
successive numerose proroghe, sopravvivendo anche alla
liquidazione della GESCAL disposta con legge 19 gennaio 1974,
n. 9. E' opportuno in particolare soffermarsi sulle ultime due
proroghe.
La prima di queste è stata operata con l'articolo 35 della
legge 5 agosto 1978,
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n. 457, che ha prorogato i contributi in esame fino al 31
dicembre 1987, destinandone gli introiti alla parziale
copertura del finanziamento dell'edilizia sovvenzionata
gestita dai comuni e dagli IACP. La seconda proroga è stata
effettuata dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'articolo
22, comma 1, ne ha disposto la riscossione fino al periodo di
paga in corso al 31 dicembre 1992. Il comma 2 del medesimo
articolo 22 ha previsto che i predetti contributi fossero
riversati dalla Cassa depositi e prestiti (destinataria di
essi) all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari
a complessivi 5.250 miliardi per gli anni dal 1988 al 1992,
disponendo inoltre che all'edilizia residenziale pubblica per
la costruzione di abitazioni per lavoratori dipendenti (e con
una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno)
venissero assegnate solo le quote residue.
Entrambe le predette disposizioni di proroga sono state
investite da eccezioni di costituzionalità, avanzate da vari
giudici remittenti, secondo i quali le proroghe medesime
avevano assunto, rispetto alla norma originaria, carattere
discriminatorio. In particolare veniva osservato che mentre
l'iniziale prelievo aveva un esclusivo carattere di mutualità
all'interno della categoria dei lavoratori dipendenti, il
prelievo configurato nelle norme di proroga, aveva assunto il
carattere di un'imposta per la realizzazione di finalità di
interesse generale facente capo ai soli lavoratori
subordinati. I giudici a quo avevano in buona sostanza
ritenuto che le trattenute in questione, introdotte come
contributo a carico dei lavoratori dipendenti, inizialmente
esclusivi beneficiari dei programmi di costruzione di alloggi
che la contribuzione stessa è destinata a finanziare,
contribuivano ora a fornire benefici ad altre categorie (ad
esempio, e principalmente, i lavoratori autonomi), non
assoggettate ad analoghi prelievi.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 241 del 13 aprile
1989 ha in larga misura dato ragione ai giudici a quo,
affermando il principio che "...le finalità del prelievo (...)
impongono che i proventi tutti vengano destinati per la
costruzione di abitazioni in favore della categoria di
lavoratori assoggettata al prelievo, senza di che, con
evidente incoerenza ed innegabile ripercussione
discriminatoria (ex articolo 3 della Costituzione)
resterebbe inciso l'intero meccanismo contributivo". Per tale
motivo essa ha sancito l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 22 della legge n. 67 del 1988, nella parte in
cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica l'intero
gettito - e non le sole quote residue - dei contributi GESCAL.
Quanto all'articolo 35 della legge n. 457 del 1978, esso è
stato ritenuto legittimo soprattutto in ragione del carattere
di temporaneità della norma. La Corte ha insomma ritenuto che
il prelievo GESCAL può ritenersi legittimo solo se esso va poi
a beneficiare, mediante opere di edilizia residenziale
pubblica, la medesima categoria di contribuenti che al
medesimo vengono assoggettati. In caso contrario verrebbe a
realizzarsi una imposta sostanzialmente di scopo, che grava
solo su una parte dei contribuenti.
Nonostante tale vicenda legislativa e le inequivocabili
statuizioni del supremo giudice costituzionale, il legislatore
ha prorogato il prelievo in oggetto con l'articolo 1, comma
10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante "interventi
urgenti in materia di finanza pubblica", il quale ha disposto
che i contributi GESCAL "...sono dovuti fino al periodo di
paga in corso al 31 dicembre 1995".
Tale disposizione, nel ristabilire l'obbligatorietà del
contributo, sembra non tener conto della pronuncia
giurisprudenziale citata. Infatti, essa destina il prelievo
GESCAL non ai soli lavoratori dipendenti che ne sono gli
erogatori, bensì a tutti i soggetti che siano beneficiari
degli interventi di ricostruzione o riparazione abitativa
nelle regioni colpite da avversità atmosferiche nel corso del
1992. La norma in esame prevede in proposito che le risorse
derivanti dai contributi "possono essere utilizzate, in misura
complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la
realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione
di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle
avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre
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1992, n. 471 (convertito dalla legge 1^ febbraio 1993,
n. 25), e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426
(convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992,
n. 497)".
La norma non sembra pertanto recepire il principio della
corrispondenza tra erogatori del contributo e beneficiari
degli interventi operati con le risorse da esso derivanti,
principio invece ritenuto essenziale dalla Corte
costituzionale al fine di preservare la contribuzione dal
carattere di discriminatorietà che ne comporta il venir meno
al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della
Costituzione. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 498
del 1992 va pertanto espunto dall'ordinamento per la sua
inosservanza dei precetti costituzionali.
Ma non è solo un profilo di costituzionalità a motivare la
presente proposta di legge.
Esiste anche un profilo che attiene al merito, e che si
origina dalla sostanziale inutilità del prelievo in oggetto ai
fini cui esso è preposto. E' noto infatti che gli importi
derivanti dal contributo GESCAL non riescono ad essere spesi
in percentuali apprezzabili, anche a causa delle complesse
procedure necessarie per la realizzazione dei programmi di
edilizia residenziale pubblica. La Cassa depositi e prestiti,
destinataria delle risorse derivanti dal contributo, presenta
in materia consistenti avanzi di gestione, come del resto
conferma la stessa norma di cui qui si propone l'abrogazione,
laddove essa prevede anche la utilizzazione delle risorse
"...derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e
non ancora utilizzate...".
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