| 1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, è abrogato.
2. I contributi di cui all'articolo 10, prima comma,
lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n.
60, che sono stati riscossi a decorrere dal 1^ gennaio 1994
per effetto della disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo sono rimborsati a ciascun lavoratore dipendente.
3. Al rimborso di cui al comma 2 provvedono gli enti che
hanno applicato la ritenuta, secondo modalità da stabilirsi
con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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