| Onorevoli Colleghi! -- Purtroppo è più volte emerso come
ormai sia invalso il malcostume di usare anche la legge 2
aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso pubbliche amministrazioni e le aziende
private) per assumere nelle amministrazioni dello Stato,
aziende ed enti pubblici, invalidi civili in modo del tutto
discrezionale, sfruttando il fatto che l'articolo 16, al
quinto comma, recita genericamente: "Le amministrazioni dello
Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo
12 hanno facoltà di assumere direttamente lavoratori
appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della
presente legge iscritti negli elenchi...".
Esempio di quanto esposto è dato, ad esempio,
dall'assunzione, da parte del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, di 1.048 invalidi civili dal 1^ gennaio
1992 al 31 maggio 1992, assunzioni fatte in base a criteri
geografici e personali e non certo tenendo conto delle
esigenze territoriali delle varie direzioni provinciali delle
poste e delle telecomunicazioni.
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Quanto detto si esplica in questi termini:
invalidi civili assunti per il 78 per cento al sud, per
il 17 per cento al centro e solo per il 5 per cento al nord,
mentre di fatto i posti da occupare erano siti per il 60 per
cento al nord, per il 21 per cento al centro e solo per il 19
per cento al sud.
Da ciò emerge non solo la palese contraddizione nel modo di
assumere il personale,
ma anche come non si tenga in nessuna considerazione il
fatto che si opera rispetto ad una categoria protetta quale
quella degli invalidi civili.
Da qui deriva l'esigenza di una sostanziale modifica della
legge 2 aprile 1968, n. 482, e più precisamente del quinto
comma dell'articolo 16, non solo rispetto agli invalidi
civili, ma anche per le varie categorie di cui al titolo I
della citata legge n. 482 del 1968.
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