| 1. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile
1968, n. 482, è sostituito dal seguente:
"Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici
di cui all'articolo 12 hanno facoltà di assumere direttamente
i lavoratori appartenenti alle categorie indicate attingendo
secondo graduatoria, dall'elenco presente nell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, tra gli
iscritti che sono residenti da almeno tre anni nella provincia
in cui devono essere assegnati i lavoratori, e possono altresì
decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti appartenenti
ad una categoria, per la copertura dei posti disponibili con
aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un
criterio proporzionale".
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