| (Procedure di reclutamento dei professori
di seconda fascia).
1. Il reclutamento dei professori universitari di ruolo di
seconda fascia avviene esclusivamente per concorso nazionale e
chiamata delle singole università, secondo le disposizioni
della presente legge.
2. A tal fine ogni anno sono costituite, per ciascun
raggruppamento disciplinare, commissioni nazionali di
concorso, composte ai sensi dell'articolo 9.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno antecedente quello nel
quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei
professori da reclutare, le università comunicano al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i
posti in organico, distinti per raggruppamento disciplinare,
che intendono coprire nel corso del successivo biennio.
4. Entro il 31 marzo dell'anno antecedente quello in cui ha
inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori
da reclutare, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, sentito il
Consiglio universitario nazionale, bandisce il concorso di
reclutamento.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno antecedente quello in cui
ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei
professori da reclutare, sono costituite le commissioni, con
procedura elettiva preceduta da sorteggio: le preferenze
esprimibili per l'elezione dei commissari sono ridotte a
una.
6. Entro il 31 marzo dell'anno accademico di immissione in
ruolo dei professori da reclutare, le commissioni prendono in
esame i titoli scientifici, i titoli didattici e lo stato di
servizio nonché l'esito delle prove di cui all'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. Le commissioni formulano una lista di vincitori in numero
non superiore ai posti disponibili, dopo una valutazione
comparativa dell'attività didattica, dello stato di servizio e
dei titoli scientifici.
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7. Le commissioni procedono altresì ad una verifica di
idoneità scientifica e didattica per i candidati appartenenti
al ruolo di ricercatori, con almeno sei anni di anzianità
dalla conferma in ruolo, che abbiano espressamente menzionato
tale condizione nella domanda di partecipazione al concorso e
che non siano risultati inclusi nella lista dei vincitori di
cui al comma precedente. I criteri di valutazione devono tener
conto di una significativa produzione scientifica e attività
didattica, attestate, con atto motivato dalla facoltà di
appartenenza. Le commissioni formulano corrispondentemente una
lista di idonei, che saranno inquadrati nel ruolo dei
professori universitari, seconda fascia, anche in
soprannumero, nella facoltà nella quale sono titolari. I
candidati idonei possono anche richiedere di essere inquadrati
nello stesso ruolo, anche in soprannumero, in facoltà diverse
da quella di appartenenza, con il consenso delle facoltà
stesse.
8. Le università, con decreto del rettore, provvedono alla
nomina dei professori inquadrati come idonei secondo le
disposizioni dei commi precedenti. Essi sono comunque
iscritti, a cura del Ministero, nell'apposito ruolo
nazionale.
9. Non sono soggetti a conferma i professori che, a seguito
della verifica di idoneità scientifica e didattica di cui al
comma 7, passano dal ruolo dei ricercatori alla seconda fascia
del ruolo docente.
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