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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5832
DDL0478-0009
Progetto di legge Camera n. 478 - testo presentato - (DDL12-478)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C478. TESTIPDL
...C478.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC478 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Procedure di accesso alla prima fascia
                       della docenza).
    1.  L'accesso alla prima fascia della docenza avviene, di
  norma per "verifica di piena maturità scientifica" dei
  professori provenienti dalla seconda fascia, secondo le
  disposizioni della presente legge.
    2.  Hanno diritto a sottoporsi, a domanda, alla verifica di
  piena maturità scientifica i professori associati che abbiano
  maturato sei anni di anzianità nel ruolo, dopo il giudizio di
  conferma.
 
                               Pag. 8
 
    3.  I tempi organizzativi della verifica di piena maturità
  scientifica e i modi di costituzione delle commissioni
  giudicatrici sono gli stessi, in quanto compatibili, previsti
  negli articoli 6 e 9 per i concorsi di accesso alla seconda
  fascia.
    4.  Le commissioni per la verifica della piena maturità
  scientifica prendono in esame i titoli scientifici, i titoli
  didattici e lo stato di servizio dei candidati.
    5.  I candidati giudicati scientificamente maturi vanno a
  ricoprire, a partire dall'anno accademico immediatamente
  successivo, un posto di professore ordinario nella sede di
  appartenenza, mantenendo la stessa materia di insegnamento
  senza alterare l'organico unico.  I posti di prima e seconda
  fascia che si liberano per il collocamento a riposo o fuori
  ruolo, o per trasferimento o dimissioni dei professori di
  ruolo, nonché quelli previsti al comma 5 dell'articolo 1,
  vengono assegnati, tenuto conto del successivo comma 7 e di
  una quota non superiore al 10 per cento da riservare
  eventualmente ai trasferimenti, al concorso per l'accesso alla
  seconda fascia.
    6.  Il professore associato che non sia dichiarato
  scientificamente maturo dalla commissione, può presentarsi
  alle sessioni successive della verifica di piena maturità
  scientifica, che hanno cadenza biennale.
    7.  Per ogni sessione delle verifiche di piena maturità
  scientifica il Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica mette a concorso libero il 10 per
  cento dei posti di prima fascia, lasciati liberi per normale
  ricambio.
    8.  Il concorso di cui al comma 7 è per soli titoli
  scientifici per i candidati provenienti dalla seconda fascia
  dei professori universitari, e per titoli scientifici e prova
  didattica per gli altri candidati.
    9.  I candidati che presentano domanda per i posti del
  concorso libero di cui ai commi 7 e 8, sono esaminati dalla
  medesima commissione costituita negli stessi tempi per la
  verifica di piena maturità scientifica, la quale, dopo
  valutazione comparativa dei titoli scientifici, dei titoli
  didattici o della prova didattica, formula
 
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  una graduatoria dei vincitori in numero pari a quello dei
  posti messi a concorso.
    10.  Le modalità di chiamata sono le stesse previste
  nell'articolo 6 per i concorsi di seconda fascia.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-478 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0478 TOTPAG=0011 TOTDOC=0015 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=028 PAGFIN=0009 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=047800 00 FASCIDC=12DDL0478 SORTNAV=0047800 000 00000 ZZDDLC478 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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