| (Procedure di accesso alla prima fascia
della docenza).
1. L'accesso alla prima fascia della docenza avviene, di
norma per "verifica di piena maturità scientifica" dei
professori provenienti dalla seconda fascia, secondo le
disposizioni della presente legge.
2. Hanno diritto a sottoporsi, a domanda, alla verifica di
piena maturità scientifica i professori associati che abbiano
maturato sei anni di anzianità nel ruolo, dopo il giudizio di
conferma.
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3. I tempi organizzativi della verifica di piena maturità
scientifica e i modi di costituzione delle commissioni
giudicatrici sono gli stessi, in quanto compatibili, previsti
negli articoli 6 e 9 per i concorsi di accesso alla seconda
fascia.
4. Le commissioni per la verifica della piena maturità
scientifica prendono in esame i titoli scientifici, i titoli
didattici e lo stato di servizio dei candidati.
5. I candidati giudicati scientificamente maturi vanno a
ricoprire, a partire dall'anno accademico immediatamente
successivo, un posto di professore ordinario nella sede di
appartenenza, mantenendo la stessa materia di insegnamento
senza alterare l'organico unico. I posti di prima e seconda
fascia che si liberano per il collocamento a riposo o fuori
ruolo, o per trasferimento o dimissioni dei professori di
ruolo, nonché quelli previsti al comma 5 dell'articolo 1,
vengono assegnati, tenuto conto del successivo comma 7 e di
una quota non superiore al 10 per cento da riservare
eventualmente ai trasferimenti, al concorso per l'accesso alla
seconda fascia.
6. Il professore associato che non sia dichiarato
scientificamente maturo dalla commissione, può presentarsi
alle sessioni successive della verifica di piena maturità
scientifica, che hanno cadenza biennale.
7. Per ogni sessione delle verifiche di piena maturità
scientifica il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica mette a concorso libero il 10 per
cento dei posti di prima fascia, lasciati liberi per normale
ricambio.
8. Il concorso di cui al comma 7 è per soli titoli
scientifici per i candidati provenienti dalla seconda fascia
dei professori universitari, e per titoli scientifici e prova
didattica per gli altri candidati.
9. I candidati che presentano domanda per i posti del
concorso libero di cui ai commi 7 e 8, sono esaminati dalla
medesima commissione costituita negli stessi tempi per la
verifica di piena maturità scientifica, la quale, dopo
valutazione comparativa dei titoli scientifici, dei titoli
didattici o della prova didattica, formula
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una graduatoria dei vincitori in numero pari a quello dei
posti messi a concorso.
10. Le modalità di chiamata sono le stesse previste
nell'articolo 6 per i concorsi di seconda fascia.
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