| (Trasferimenti dei professori universitari).
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con quello del tesoro, previo
parere del Consiglio universitario nazionale, è autorizzato a
fissare particolari incentivi economici e di carriera o
particolari dotazioni per laboratori di ricerca e didattici,
al fine di favorire i trasferimenti dei professori
universitari nelle sedi periferiche di università o in quelle
di recente costituzione che abbiano bisogno di docenza
stabile.
2. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di
trasferimento dei professori universitari di ruolo, i
professori trasferitisi in seguito agli incentivi di cui al
comma 1, devono rimanere in sede per un periodo di almeno 9
anni.
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