| (Criteri per la formazione
delle commissioni di concorso).
1. La composizione, l'elettorato attivo e passivo, le
procedure per la formazione e il funzionamento delle
commissioni nazionali per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, sono disciplinati con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei criteri di cui
al presente articolo.
2. Il numero dei membri da eleggere per ciascuna
commissione non può essere inferiore a cinque e superiore a
nove. Per ciascuna commissione sono eletti da tre a cinque
membri supplenti.
3. Per le verifiche di piena maturità scientifica e i
concorsi liberi di cui all'articolo 7, possono far parte delle
commissioni esclusivamente professori ordinari.
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4. Per i concorsi per professore di seconda fascia fanno
parte delle commissioni professori di seconda fascia e
professori di prima fascia. Questi ultimi sono presenti nei
rapporti di tre quinti, quattro settimi e cinque noni sul
totale dei membri delle commissioni rispettivamente composte
da cinque, sette e nove membri.
5. Per i concorsi per ricercatore universitario di cui
all'articolo 11, fanno parte delle commissioni ricercatori
confermati, professori di seconda e di professori prima fascia
nei rapporti rispettivamente di un quinto, due quinti e due
quinti per le commissioni di cinque membri, un settimo, tre
settimi e tre settimi per le commissioni di sette membri e di
due noni, tre noni e quattro noni per le commissioni di nove
membri.
6. I raggruppamenti disciplinari non possono essere
modificati per la durata di dieci anni, ad eccezione della
definizione di nuovi raggruppamenti, anche mediante la
sottrazione di materie da quelli esistenti. Tali
raggruppamenti hanno validità fino alla successiva revisione
generale.
7. Coloro che siano stati membri di commissioni non possono
far parte delle commissioni per la tornata successiva. Tale
criterio si applica anche nel caso della definizione di nuovi
raggruppamenti disciplinari.
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