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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5834
DDL0478-0011
Progetto di legge Camera n. 478 - testo presentato - (DDL12-478)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C478. TESTIPDL
...C478.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC478 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Criteri per la formazione
               delle commissioni di concorso).
    1.  La composizione, l'elettorato attivo e passivo, le
  procedure per la formazione e il funzionamento delle
  commissioni nazionali per il reclutamento dei professori
  universitari di ruolo e dei ricercatori, sono disciplinati con
  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
  legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei criteri di cui
  al presente articolo.
    2.  Il numero dei membri da eleggere per ciascuna
  commissione non può essere inferiore a cinque e superiore a
  nove.  Per ciascuna commissione sono eletti da tre a cinque
  membri supplenti.
    3.  Per le verifiche di piena maturità scientifica e i
  concorsi liberi di cui all'articolo 7, possono far parte delle
  commissioni esclusivamente professori ordinari.
 
                              Pag. 10
 
    4.  Per i concorsi per professore di seconda fascia fanno
  parte delle commissioni professori di seconda fascia e
  professori di prima fascia.  Questi ultimi sono presenti nei
  rapporti di tre quinti, quattro settimi e cinque noni sul
  totale dei membri delle commissioni rispettivamente composte
  da cinque, sette e nove membri.
    5.  Per i concorsi per ricercatore universitario di cui
  all'articolo 11, fanno parte delle commissioni ricercatori
  confermati, professori di seconda e di professori prima fascia
  nei rapporti rispettivamente di un quinto, due quinti e due
  quinti per le commissioni di cinque membri, un settimo, tre
  settimi e tre settimi per le commissioni di sette membri e di
  due noni, tre noni e quattro noni per le commissioni di nove
  membri.
    6.  I raggruppamenti disciplinari non possono essere
  modificati per la durata di dieci anni, ad eccezione della
  definizione di nuovi raggruppamenti, anche mediante la
  sottrazione di materie da quelli esistenti.  Tali
  raggruppamenti hanno validità fino alla successiva revisione
  generale.
    7.  Coloro che siano stati membri di commissioni non possono
  far parte delle commissioni per la tornata successiva.  Tale
  criterio si applica anche nel caso della definizione di nuovi
  raggruppamenti disciplinari.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-478 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0478 TOTPAG=0011 TOTDOC=0015 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=022 PAGFIN=0010 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=047800 00 FASCIDC=12DDL0478 SORTNAV=0047800 000 00000 ZZDDLC478 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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