| (Giudizi di idoneità per i tecnici laureati).
1. I giudizi di idoneità a ricercatore universitario per i
tecnici laureati sono espressi dalle commissioni nazionali di
cui all'articolo 9.
2. I candidati ai giudizi di idoneità di cui al comma 1
devono essere tecnici laureati, in ruolo da almeno cinque
anni, che abbiano effettivamente svolto attività scientifica e
didattica, documentata attraverso la presentazione di titoli
scientifici.
3. I titoli di cui al comma 2 sono preventivamente
esaminati e avallati, con apposita dichiarazione, dal
consiglio della facoltà presso la quale il candidato svolge la
propria attività.
4. I vincitori sono inquadrati, anche in soprannumero, nel
ruolo dei ricercatori universitari nella facoltà in cui
prestano servizio come tecnici laureati.
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