| (Pensionabilità dell'indennità di funzione, dell'indennità
aggiuntiva e dell'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382).
1. Le indennità di cui ai commi quarto, quinto e sesto
dell'articolo 12 del decreto legge 1^ ottobre 1973, n. 580,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,
n. 766, come modificato dall'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono
pensionabili e sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima
disciplina dello stipendio.
2. Il settimo comma dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 580 del 1973, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 766 del 1973, come modificato dall'articolo 39
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980, è abrogato.
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