| 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e
dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 136,
per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo
svolgimento del vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di
Napoli è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente
di personale militare delle Forze armate, che è posto alle sue
dipendenze con l'osservanza delle modalità stabilite
dall'articolo 1,
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comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992,
n. 386. Si applicano le altre disposizioni del citato articolo
1, nonché quelle dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 settembre 1992, n. 386.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 4.100 milioni per l'anno 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto.
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