Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5840
DDL0479-0002
Progetto di legge Camera n. 479 - testo presentato - (DDL12-479)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C479. TESTIPDL
...C479.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC479 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La crisi economica che attraversa il
  Paese rischia di cancellare decine di migliaia di piccole
  imprese.  Nel solo 1993, si è verificata una perdita di almeno
  centotrentamila posti di lavoro, parte dei quali in imprese
  artigiane.  Per queste ultime servono istituti miranti alla
  flessibilità nell'uso della manodopera, e nel rapporto di
  lavoro.  Non si chiede puro e semplice assistenzialismo o "reti
  di salvataggio" pubbliche, ma strumenti efficaci e flessibili,
  utili al superamento di difficoltà temporanee o di crisi
  strutturali.  Vi sono difficoltà evidenti a costituire una
  "cassa integrazione" per le imprese artigiane.
    Tanto che nel decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, queste imprese sono penalizzate, a vantaggio di semplici
  società a responsabilità limitata,
  che possono ricorrere alla cassa integrazione straordinaria
  con relativa semplicità.
    La presente proposta di legge intende contribuire e colmare
  tale vuoto legislativo.  Si prevede infatti il potenziamento di
  un istituto introdotto dall'accordo interconfederale del 4
  maggio 1988.  Nel settore artigiano, è stato istituito un
  fondo, finanziato dalle imprese tramite quote di contribuzione
  basate sulla retribuzione oraria contrattuale per dipendente.
  In caso di difficoltà dell'impresa, dovuta a cause obiettive
  come calamità naturali, interruzione delle fonti energetiche o
  altro, le risorse del fondo soccorrono l'azienda, coprendo gli
  oneri salariali anche in presenza di interruzione della
  produzione.  In breve, si tratta di una forma di mutualità a
  sostegno del reddito dei lavoratori, strutturata in maniera
  simile alla cassa integrazione.  L'istituto presenta numerosi
 
                               Pag. 2
 
  vantaggi: sociali, finanziari, produttivi.  E può assicurare un
  maggiore controllo, da parte delle stesse aziende interessate,
  sull'effettivo diritto all'integrazione salariale.  Il comma 8
  dell'articolo 5 del citato decretolegge n. 148 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
  prevede l'erogazione del contributo pubblico ai fini del
  contratto di solidarietà, alle imprese non rientranti nel
  campo di applicazione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
  726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
  1984, n. 863, a condizione che i lavoratori con orario ridotto
  da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali
  istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali
  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
  e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
  nazionale, una prestazione non superiore alla metà del
  contributo pubblico destinato ai lavoratori.
    Nell'articolo 1 della presente proposta di legge si
  stabilisce che il fondo mutualistico sia assimilato dal punto
  di vista fiscale e contributivo ad un fondo integrativo.  Non è
  infatti sostenibile la discriminazione stabilita dall'articolo
  9- bis  del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 103,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n.
  166, tra fondi destinati a previdenza o assistenza
  integrativa, e fondi istituiti da accordi mutualistici.
    L'altro grave limite allo sviluppo di questi fondi è
  costituito dall'incompatibilità, stabilita in via
  amministrativa dall'Istituto nazionale della previdenza
  sociale (INPS), del trattamento erogato a seguito di accordi
  mutualistici contrattuali con l'indennità di disoccupazione
  ordinaria.
    L'articolo 2 stabilisce la piena cumulabilità nel
  trattamento erogato dal fondo mutualistico con l'indennità di
  disoccupazione ordinaria.
    Questo non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio
  dello Stato: il trattamento di disoccupazione ordinaria,
  garantisce soltanto la maturazione di contributi previdenziali
  "figurativi"; una disciplina
  analoga è prevista per l'indennità erogata dal fondo
  mutualistico.  Non sono previsti incentivi diretti alle aziende
  ed ai lavoratori a carico dello Stato per aderire a fondi
  mutualistici; peraltro, il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,
  convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, stabilisce la
  cessazione dei benefici della fiscalizzazione degli oneri
  sociali per le aziende che non rispettano tali istituti
  contrattuali.  Senza dubbio un forte incentivo ad aderire a
  tali fondi.
    Nel medesimo articolo si prevede la possibilità di cumulare
  l'integrazione, assicurata dal fondo, anche con altri
  strumenti pubblici di sostegno al reddito del lavoratore.
    Per rafforzare, estendere e consolidare l'istituto, si
  stabilisce la possibilità che gli accordi istitutivi amplino
  la partecipazione al fondo, e la gamma degli interventi,
  estendendo la competenza del fondo anche alle crisi aziendali.
  L'esperienza emiliana (Fondo EBER) dimostra l'efficacia di
  tale strumento, sia nel caso di interruzione dell'attività
  lavorativa derivante da ristrutturazioni, e da processi di
  innovazione tecnologica interni all'impresa, sia nel caso di
  interventi di bonifica ambientale finalizzati alla
  salvaguardia della salute sul luogo di lavoro.  L'articolo 3
  prevede che gli accordi sindacali possano disporre
  l'obbligatorietà del versamento di somme a carico di datori di
  lavoro e di lavoratori delle categorie interessate
  dall'accordo quando questa non sia espressamente prevista dai
  contratti collettivi nazionali di categoria.  L'articolo 4
  affida un importante ruolo alle regioni: ad esse è attribuita
  parte delle risorse del Fondo per l'occupazione (Fondo
  Borghini).  La regione può, in tal modo, integrare il fondo di
  sostegno al reddito "fiscalizzando" una parte dei versamenti.
  Questi sono attualmente calcolati anche sulla quota di salario
  corrispondente al minimale contributivo; si propone di
  limitare il versamento dell'azienda, calcolando la somma
  dovuta sul salario effettivamente corrisposto al
  lavoratore.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-479 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0479 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=074 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=047900 00 FASCIDC=12DDL0479 SORTNAV=0047900 000 00000 ZZDDLC479 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati