| Onorevoli Colleghi! -- La crisi economica che attraversa il
Paese rischia di cancellare decine di migliaia di piccole
imprese. Nel solo 1993, si è verificata una perdita di almeno
centotrentamila posti di lavoro, parte dei quali in imprese
artigiane. Per queste ultime servono istituti miranti alla
flessibilità nell'uso della manodopera, e nel rapporto di
lavoro. Non si chiede puro e semplice assistenzialismo o "reti
di salvataggio" pubbliche, ma strumenti efficaci e flessibili,
utili al superamento di difficoltà temporanee o di crisi
strutturali. Vi sono difficoltà evidenti a costituire una
"cassa integrazione" per le imprese artigiane.
Tanto che nel decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, queste imprese sono penalizzate, a vantaggio di semplici
società a responsabilità limitata,
che possono ricorrere alla cassa integrazione straordinaria
con relativa semplicità.
La presente proposta di legge intende contribuire e colmare
tale vuoto legislativo. Si prevede infatti il potenziamento di
un istituto introdotto dall'accordo interconfederale del 4
maggio 1988. Nel settore artigiano, è stato istituito un
fondo, finanziato dalle imprese tramite quote di contribuzione
basate sulla retribuzione oraria contrattuale per dipendente.
In caso di difficoltà dell'impresa, dovuta a cause obiettive
come calamità naturali, interruzione delle fonti energetiche o
altro, le risorse del fondo soccorrono l'azienda, coprendo gli
oneri salariali anche in presenza di interruzione della
produzione. In breve, si tratta di una forma di mutualità a
sostegno del reddito dei lavoratori, strutturata in maniera
simile alla cassa integrazione. L'istituto presenta numerosi
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vantaggi: sociali, finanziari, produttivi. E può assicurare un
maggiore controllo, da parte delle stesse aziende interessate,
sull'effettivo diritto all'integrazione salariale. Il comma 8
dell'articolo 5 del citato decretolegge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
prevede l'erogazione del contributo pubblico ai fini del
contratto di solidarietà, alle imprese non rientranti nel
campo di applicazione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, a condizione che i lavoratori con orario ridotto
da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali
istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, una prestazione non superiore alla metà del
contributo pubblico destinato ai lavoratori.
Nell'articolo 1 della presente proposta di legge si
stabilisce che il fondo mutualistico sia assimilato dal punto
di vista fiscale e contributivo ad un fondo integrativo. Non è
infatti sostenibile la discriminazione stabilita dall'articolo
9- bis del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n.
166, tra fondi destinati a previdenza o assistenza
integrativa, e fondi istituiti da accordi mutualistici.
L'altro grave limite allo sviluppo di questi fondi è
costituito dall'incompatibilità, stabilita in via
amministrativa dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), del trattamento erogato a seguito di accordi
mutualistici contrattuali con l'indennità di disoccupazione
ordinaria.
L'articolo 2 stabilisce la piena cumulabilità nel
trattamento erogato dal fondo mutualistico con l'indennità di
disoccupazione ordinaria.
Questo non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato: il trattamento di disoccupazione ordinaria,
garantisce soltanto la maturazione di contributi previdenziali
"figurativi"; una disciplina
analoga è prevista per l'indennità erogata dal fondo
mutualistico. Non sono previsti incentivi diretti alle aziende
ed ai lavoratori a carico dello Stato per aderire a fondi
mutualistici; peraltro, il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,
convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, stabilisce la
cessazione dei benefici della fiscalizzazione degli oneri
sociali per le aziende che non rispettano tali istituti
contrattuali. Senza dubbio un forte incentivo ad aderire a
tali fondi.
Nel medesimo articolo si prevede la possibilità di cumulare
l'integrazione, assicurata dal fondo, anche con altri
strumenti pubblici di sostegno al reddito del lavoratore.
Per rafforzare, estendere e consolidare l'istituto, si
stabilisce la possibilità che gli accordi istitutivi amplino
la partecipazione al fondo, e la gamma degli interventi,
estendendo la competenza del fondo anche alle crisi aziendali.
L'esperienza emiliana (Fondo EBER) dimostra l'efficacia di
tale strumento, sia nel caso di interruzione dell'attività
lavorativa derivante da ristrutturazioni, e da processi di
innovazione tecnologica interni all'impresa, sia nel caso di
interventi di bonifica ambientale finalizzati alla
salvaguardia della salute sul luogo di lavoro. L'articolo 3
prevede che gli accordi sindacali possano disporre
l'obbligatorietà del versamento di somme a carico di datori di
lavoro e di lavoratori delle categorie interessate
dall'accordo quando questa non sia espressamente prevista dai
contratti collettivi nazionali di categoria. L'articolo 4
affida un importante ruolo alle regioni: ad esse è attribuita
parte delle risorse del Fondo per l'occupazione (Fondo
Borghini). La regione può, in tal modo, integrare il fondo di
sostegno al reddito "fiscalizzando" una parte dei versamenti.
Questi sono attualmente calcolati anche sulla quota di salario
corrispondente al minimale contributivo; si propone di
limitare il versamento dell'azienda, calcolando la somma
dovuta sul salario effettivamente corrisposto al
lavoratore.
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