| (Trattamento previdenziale e fiscale
delle gestioni mutualistiche).
1. Alle somme versate e accantonate dai datori di lavoro e
dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme
assicurative previste da accordi e contratti collettivi
nazionali nel settore delle imprese artigiane per la
mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali,
si applica il trattamento previdenziale e fiscale previsto dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
2. Il comma 4 dell'articolo 9- bis del decreto-legge
29 maggio 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1^ giugno 1991, n. 166, è abrogato.
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