| (Accordi sindacali).
1. Gli accordi sindacali di cui alla presente legge possono
prevedere:
a) l'obbligatorietà del versamento di somme a
carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle categorie
interessate dall'accordo;
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b) interventi mutualistici di sostegno al reddito
dei lavoratori dipendenti in caso di interruzione
dell'attività lavorativa derivante da crisi aziendali, anche
strutturali, ristrutturazioni, processi di innovazione
tecnologica interni all'impresa nonché da interventi di
bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute
sul luogo di lavoro.
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