| (Finanziamento degli interventi).
1. Le regioni possono concorrere al finanziamento degli
interventi previsti dalla presente legge:
a) attraverso la fiscalizzazione della quota di
contributi a carico dei datori di lavoro, pari alla differenza
tra il minimale contributivo e la retribuzione effettivamente
corrisposta al dipendente;
b) con propri finanziamenti, a favore dei fondi di
cui alla presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 20 miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996
si provvede, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente
utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e per l'anno 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per
l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 19941996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
| |