| (Estinzione dei crediti d'imposta).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995, il Ministro del tesoro,
di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e
della programmazione economica, provvede, con propri decreti,
alla regolazione in titoli dei crediti d'imposta.
2. L'estinzione dei crediti d'imposta ha luogo mediante
rilascio ai contribuenti di titoli di Stato, aventi valuta 1^
gennaio 1995 e tasso d'interesse pari a quello corrente sul
mercato alla data stessa. A tale fine, il Ministro del tesoro
è autorizzato ad emettere, entro il limite di lire 70.674
miliardi, titoli di Stato, secondo le seguenti modalità:
a) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato,
negoziabili;
b) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
negoziabili entro il 1995;
c) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
negoziabili entro il 1996;
d) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
negoziabili entro il 1997;
e) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
negoziabili entro il 1998;
f) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non
negoziabili entro il 1999;
g) lire 10.674 miliardi, in titoli di Stato, non
negoziabili entro il 2000.
3. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le
caratteristiche dei titoli di cui al comma 2 e versa
all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei
titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad
apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.
| |