| (Modalità di rimborso).
1. I titoli di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b),
c), d), e), f), e g) possono essere costituiti in
pegno a norma degli articoli da 2784 a 2807 del codice
civile.
2. I contribuenti che vantano crediti d'imposta sono
rimborsati con assegnazione dei titoli di cui all'articolo 1
nei limiti dell'importo del credito, comprensivo degli
interessi di mora, con i seguenti criteri:
a) per i crediti relativi agli anni d'imposta
anteriori al 1987, con i titoli di cui all'articolo 1, comma
2, lettera a);
b) per i crediti relativi ad anni di imposta
successivi al 1987, con assegnazione dei titoli di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e), f), e
g), nell'ordine temporale della formazione dei
crediti.
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