| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 10.000 miliardi per ciascun anno a
decorrere dal 1995, si provvede, per gli anni 1995 e 1996,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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