| Onorevoli Colleghi! -- Il riordino delle funzioni e della
dimensione territoriale degli enti locali è una questione non
più rinviabile, tenuto conto dell'irreversibile tendenza verso
una trasformazione in senso regionalista dello Stato
italiano.
La mancata introduzione della dimensione minima
dell'amministrazione territoriale primaria su tutto il
territorio nazionale, resa facoltativa e flessibile
dall'articolo 11 della legge di riforma dell'ordinamento
locale, la n. 142 dell'8 giugno 1990, ha lasciato praticamente
intatta la geografia amministrativa degli enti territoriali,
ancora oggi frammentata nel ragguardevole numero di 8098
comuni. L'inserimento di un livello intermedio (le province)
non ha, sinora, risolto il problema del coordinamento e
dell'interazione tra le scelte di gestione del territorio
delle
diverse amministrazioni comunali. I comuni italiani sono molto
diversificati, sia nell'ampiezza del territorio di competenza,
sia in termini di popolazione (4740 sono sotto i tremila
abitanti). Alcune funzioni di grande rilevanza, quali
l'autocontrollo sui piani regolatori, non possono essere
esercitate da comuni di 500, 1000 abitanti, ma richiedono
un'azione coerente e coordinata che disciplini e regoli un
territorio e una collettività ben più ampi. Di qui l'esigenza
di favorire, in modo diretto e indiretto, il processo di
fusione tra comuni mediante forme di incentivazione e norme
promozionali.
In questo modo non solo si rende più razionale il processo
di attribuzione delle funzioni e la gestione delle risorse
finanziarie, ma si ottengono rilevanti economie nella spesa
per il personale e nella
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gestione degli uffici dell'amministrazione locale. Si
garantisce, nello stesso tempo, un'ordinata pianificazione e
programmazione del territorio e dei servizi alla comunità.
Con la presente proposta di legge si intende favorire la
creazione di unioni di comuni, già previste agli articoli 11 e
26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante l'istituzione,
per il triennio 19951997, di un apposito Fondo di
incentivazione. Nel favorire il processo di accorpamento dei
comuni, essenziale è il ruolo delle regioni che, nel quadro
delle competenze previste dall'articolo 11, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, predispongono un piano
quinquennale con l'indicazione delle unioni da realizzare.
Sono le stesse regioni che, ogni anno, entro il 31 gennaio,
segnalano al Ministro dell'interno le delibere adottate e le
proposte relative ad unioni di comuni da costituire. Il Fondo
di incentivazione sarà ripartito tra le costituende unioni di
comuni in base ai criteri dettati al comma 4 dell'articolo 1
della presente proposta di legge. L'ordine delle priorità
nell'attribuzione dei fondi terrà conto dei benefìci per la
popolazione, per l'economia locale e per il territorio;
dell'esigenza di favorire l'ottima allocazione delle risorse
sul territorio nazionale; della possibilità di attivare
consistenti economie di scala nella gestione delle risorse e
nell'ordinata amministrazione; della rilevanza economica e
sociale dell'unione da costituire.
L'articolo 3 disciplina le ipotesi di scioglimento del
consiglio dell'unione e di sospensione degli incentivi.
L'articolo 4, ai commi 1 e 2, introduce un criterio
flessibile nelle modalità di erogazione dei benefìci: in luogo
dei contributi finanziari, le unioni di comuni possono, a
richiesta, ottenere incentivi fiscali
per gli insediamenti produttivi nel territorio dell'unione.
Le imprese site nel territorio di competenza dell'unione
possono, in tal modo, ottenere la riduzione dell'importo
dovuto ai fini IRPEG in misura non superiore al 25 per cento
dell'imposta dovuta. Per favorire la localizzazione di
attività produttive nel territorio dell'unione, le regioni
hanno facoltà di ridurre l'importo dei tributi regionali nella
misura di un terzo.
I contributi finanziari, assegnati per un triennio,
potranno essere utilizzati senza vincolo di destinazione,
purché nell'ambito delle competenze dell'unione. Quando
necessario, per la piena realizzazione degli obiettivi di cui
al comma 4 del citato articolo 1, i contributi possono essere
riconfermati per il successivo triennio con decreto del
Ministro dell'interno. Non esiste alcuna incompatibilità tra
gli incentivi erogati a favore delle unioni e i contributi
regionali previsti dal comma 8 dell'articolo 26 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
Quando l'unione dei comuni coincide con il territorio della
comunità montana, ad essa sono attribuite le competenze, le
risorse e le funzioni proprie della comunità montana.
Il termine per la fusione dell'unione in un unico comune,
stabilito in dieci anni dall'articolo 26 della citata legge 8
giugno 1990, n. 142, è ridotto a sei anni. Qualora non si
pervenga alla fusione, l'unione è sciolta e i relativi
contributi sono revocati.
Con l'articolo 6 si intende colmare una lacuna legislativa:
a differenza dei comuni, le unioni di comuni non possono
fruire dei mutui della Cassa depositi e prestiti. La presente
proposta di legge consente alle unioni di comuni di
approvvigionarsi di risorse finanziarie anche attraverso
questo canale privilegiato.
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