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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5851
DDL0481-0002
Progetto di legge Camera n. 481 - testo presentato - (DDL12-481)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C481. TESTIPDL
...C481.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC481 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il riordino delle funzioni e della
  dimensione territoriale degli enti locali è una questione non
  più rinviabile, tenuto conto dell'irreversibile tendenza verso
  una trasformazione in senso regionalista dello Stato
  italiano.
    La mancata introduzione della dimensione minima
  dell'amministrazione territoriale primaria su tutto il
  territorio nazionale, resa facoltativa e flessibile
  dall'articolo 11 della legge di riforma dell'ordinamento
  locale, la n. 142 dell'8 giugno 1990, ha lasciato praticamente
  intatta la geografia amministrativa degli enti territoriali,
  ancora oggi frammentata nel ragguardevole numero di 8098
  comuni.  L'inserimento di un livello intermedio (le province)
  non ha, sinora, risolto il problema del coordinamento e
  dell'interazione tra le scelte di gestione del territorio
  delle
  diverse amministrazioni comunali.  I comuni italiani sono molto
  diversificati, sia nell'ampiezza del territorio di competenza,
  sia in termini di popolazione (4740 sono sotto i tremila
  abitanti).  Alcune funzioni di grande rilevanza, quali
  l'autocontrollo sui piani regolatori, non possono essere
  esercitate da comuni di 500, 1000 abitanti, ma richiedono
  un'azione coerente e coordinata che disciplini e regoli un
  territorio e una collettività ben più ampi.  Di qui l'esigenza
  di favorire, in modo diretto e indiretto, il processo di
  fusione tra comuni mediante forme di incentivazione e norme
  promozionali.
    In questo modo non solo si rende più razionale il processo
  di attribuzione delle funzioni e la gestione delle risorse
  finanziarie, ma si ottengono rilevanti economie nella spesa
  per il personale e nella
 
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  gestione degli uffici dell'amministrazione locale.  Si
  garantisce, nello stesso tempo, un'ordinata pianificazione e
  programmazione del territorio e dei servizi alla comunità.
    Con la presente proposta di legge si intende favorire la
  creazione di unioni di comuni, già previste agli articoli 11 e
  26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante l'istituzione,
  per il triennio 19951997, di un apposito Fondo di
  incentivazione.  Nel favorire il processo di accorpamento dei
  comuni, essenziale è il ruolo delle regioni che, nel quadro
  delle competenze previste dall'articolo 11, comma 2, della
  legge 8 giugno 1990, n. 142, predispongono un piano
  quinquennale con l'indicazione delle unioni da realizzare.
  Sono le stesse regioni che, ogni anno, entro il 31 gennaio,
  segnalano al Ministro dell'interno le delibere adottate e le
  proposte relative ad unioni di comuni da costituire.  Il Fondo
  di incentivazione sarà ripartito tra le costituende unioni di
  comuni in base ai criteri dettati al comma 4 dell'articolo 1
  della presente proposta di legge.  L'ordine delle priorità
  nell'attribuzione dei fondi terrà conto dei benefìci per la
  popolazione, per l'economia locale e per il territorio;
  dell'esigenza di favorire l'ottima allocazione delle risorse
  sul territorio nazionale; della possibilità di attivare
  consistenti economie di scala nella gestione delle risorse e
  nell'ordinata amministrazione; della rilevanza economica e
  sociale dell'unione da costituire.
    L'articolo 3 disciplina le ipotesi di scioglimento del
  consiglio dell'unione e di sospensione degli incentivi.
    L'articolo 4, ai commi 1 e 2, introduce un criterio
  flessibile nelle modalità di erogazione dei benefìci: in luogo
  dei contributi finanziari, le unioni di comuni possono, a
  richiesta, ottenere incentivi fiscali
  per gli insediamenti produttivi nel territorio dell'unione.
  Le imprese site nel territorio di competenza dell'unione
  possono, in tal modo, ottenere la riduzione dell'importo
  dovuto ai fini IRPEG in misura non superiore al 25 per cento
  dell'imposta dovuta.  Per favorire la localizzazione di
  attività produttive nel territorio dell'unione, le regioni
  hanno facoltà di ridurre l'importo dei tributi regionali nella
  misura di un terzo.
    I contributi finanziari, assegnati per un triennio,
  potranno essere utilizzati senza vincolo di destinazione,
  purché nell'ambito delle competenze dell'unione.  Quando
  necessario, per la piena realizzazione degli obiettivi di cui
  al comma 4 del citato articolo 1, i contributi possono essere
  riconfermati per il successivo triennio con decreto del
  Ministro dell'interno.  Non esiste alcuna incompatibilità tra
  gli incentivi erogati a favore delle unioni e i contributi
  regionali previsti dal comma 8 dell'articolo 26 della legge 8
  giugno 1990, n. 142.
    Quando l'unione dei comuni coincide con il territorio della
  comunità montana, ad essa sono attribuite le competenze, le
  risorse e le funzioni proprie della comunità montana.
    Il termine per la fusione dell'unione in un unico comune,
  stabilito in dieci anni dall'articolo 26 della citata legge 8
  giugno 1990, n. 142, è ridotto a sei anni.  Qualora non si
  pervenga alla fusione, l'unione è sciolta e i relativi
  contributi sono revocati.
    Con l'articolo 6 si intende colmare una lacuna legislativa:
  a differenza dei comuni, le unioni di comuni non possono
  fruire dei mutui della Cassa depositi e prestiti.  La presente
  proposta di legge consente alle unioni di comuni di
  approvvigionarsi di risorse finanziarie anche attraverso
  questo canale privilegiato.
 
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