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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5852
DDL0481-0003
Progetto di legge Camera n. 481 - testo presentato - (DDL12-481)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C481. TESTIPDL
...C481.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC481 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Fondo di incentivazione). 
    1.  Al fine di favorire le unioni di comuni, di cui
  all'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
  istituito, per il triennio 1995-1997, un apposito Fondo di
  incentivazione.
    2.  Le modalità e i criteri di erogazione delle risorse
  finanziarie del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro
  dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 1994, d'intesa
  con i Ministri del tesoro, delle finanze, per il coordinamento
  delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, previo
  parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
  dei deputati e del Senato della Repubblica, sentite
  l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione
  nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), l'Unione
  delle province d'Italia (UPI) e la Conferenza dei presidenti
  delle regioni e delle province autonome.
    3.  Le regioni segnalano al Ministro dell'interno, entro il
  31 gennaio di ogni anno, le delibere adottate e le proposte
  relative ad unioni di comuni da costituire.  L'ammontare del
  contributo erogato ai sensi della presente legge non può
  superare lire 3 miliardi all'anno.
    4.  Il Fondo di incentivazione è ripartito dal Ministro
  dell'interno, entro il 31 marzo di ogni anno, nei limiti delle
  risorse stanziate, sentite l'ANCI, l'UNCEM, l'UPI e la
  Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
  autonome, tenendo conto delle eventuali richieste inevase
  l'anno precedente, in base ai seguenti criteri:
        a)  benefìci per la popolazione, per l'economia
  locale e per il territorio;
        b)  ottimale distribuzione delle attività produttive
  nel territorio nazionale;
 
                               Pag. 4
 
        c)  rilievo economico e sociale dell'unione da
  istituire;
        d)  importanza delle economie di scala nella
  gestione delle risorse e nell'ordinata amministrazione.
    5.  I contributi finanziari assegnati all'unione possono
  essere utilizzati senza vincolo di destinazione, purché
  nell'ambito delle competenze dell'unione.  I contributi hanno
  durata triennale e possono essere riconfermati, con decreto
  del Ministro dell'interno, per il successivo triennio.  Le
  risorse non attribuite nell'anno di competenza confluiscono
  nel Fondo di incentivazione dell'anno successivo.
    6.  I contributi sono versati previa costituzione
  dell'unione e possono essere cumulati con quelli regionali
  previsti dal comma 8 dell'articolo 26 della legge 8 giugno
  1990, n. 142.
 
DATA=940506 FASCID=DDL12-481 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0481 TOTPAG=0007 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=048100 00 FASCIDC=12DDL0481 SORTNAV=0048100 000 00000 ZZDDLC481 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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