| (Fondo di incentivazione).
1. Al fine di favorire le unioni di comuni, di cui
all'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
istituito, per il triennio 1995-1997, un apposito Fondo di
incentivazione.
2. Le modalità e i criteri di erogazione delle risorse
finanziarie del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 1994, d'intesa
con i Ministri del tesoro, delle finanze, per il coordinamento
delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, previo
parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, sentite
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), l'Unione
delle province d'Italia (UPI) e la Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome.
3. Le regioni segnalano al Ministro dell'interno, entro il
31 gennaio di ogni anno, le delibere adottate e le proposte
relative ad unioni di comuni da costituire. L'ammontare del
contributo erogato ai sensi della presente legge non può
superare lire 3 miliardi all'anno.
4. Il Fondo di incentivazione è ripartito dal Ministro
dell'interno, entro il 31 marzo di ogni anno, nei limiti delle
risorse stanziate, sentite l'ANCI, l'UNCEM, l'UPI e la
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, tenendo conto delle eventuali richieste inevase
l'anno precedente, in base ai seguenti criteri:
a) benefìci per la popolazione, per l'economia
locale e per il territorio;
b) ottimale distribuzione delle attività produttive
nel territorio nazionale;
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c) rilievo economico e sociale dell'unione da
istituire;
d) importanza delle economie di scala nella
gestione delle risorse e nell'ordinata amministrazione.
5. I contributi finanziari assegnati all'unione possono
essere utilizzati senza vincolo di destinazione, purché
nell'ambito delle competenze dell'unione. I contributi hanno
durata triennale e possono essere riconfermati, con decreto
del Ministro dell'interno, per il successivo triennio. Le
risorse non attribuite nell'anno di competenza confluiscono
nel Fondo di incentivazione dell'anno successivo.
6. I contributi sono versati previa costituzione
dell'unione e possono essere cumulati con quelli regionali
previsti dal comma 8 dell'articolo 26 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
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