| (Promozione di unioni di comuni).
1. Le regioni, nel quadro delle competenze previste
dall'articolo 11, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
predispongono un piano quinquennale con l'indicazione delle
unioni da costituire. Il piano è aggiornato annualmente con le
indicazioni delle unioni costituite e di quelle da
costituire.
2. Il piano quinquennale, il suo aggiornamento annuale e la
delibera del consiglio regionale di costituzione dell'unione,
definitivamente approvata, sono trasmessi, entro trenta giorni
dall'adozione, al Ministero dell'interno e alla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome per le
determinazioni di loro competenza, e per conoscenza all'ANCI,
all'UNCEM e all'UPI.
3. All'unione di comuni, coincidente con il territorio
della comunità montana, ai sensi dell'articolo 29, comma 8,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite le
competenze, le risorse e le funzioni proprie della comunità
montana.
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4. Le regioni provvedono a trasferire le risorse di cui
all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n.93, sulla base del
riparto di cui all'articolo 4, quarto comma, numero 3), della
legge 3 dicembre 1971, n.1102, ed all'articolo 2 della citata
legge n.93 del 1981.
5. Le indennità che competono agli organi di cui
all'articolo 26, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono maggiorate di
un importo non superiore al 25 per cento per il presidente e
per gli assessori. L'indennità di riferimento ai fini del
calcolo della maggiorazione è quella di un comune avente la
medesima popolazione dell'unione.
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