| (Scioglimento del consiglio dell'unione
e sospensione degli incentivi).
1. Il consiglio dell'unione è sciolto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, nei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e quando, a norma dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 1991, n. 221, vi siano
condizionamenti, infiltrazioni, collegamenti diretti o
indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata
che compromettano l'imparzialità degli organi elettivi, il
buon andamento dell'amministrazione e il regolare
funzionamento dei servizi, in modo da arrecare grave e
perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza
pubblica.
2. A decorrere dalla data del decreto di scioglimento, le
risorse finanziarie, erogate a titolo di incentivo all'unione,
sono sospese fino alla nomina del commissario, che esercita le
attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
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