| (Incentivi fiscali).
1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con
i Ministri dell'interno
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e del tesoro, una parte, non superiore al 50 per cento
dei contributi diretti di cui all'articolo 1 può essere
commutata, su richiesta dell'unione, in riduzione dell'importo
dovuto ai fini IRPEG da imprese aventi sede legale nel
territorio di competenza dell'unione, in misura non superiore
al 25 per cento dell'imposta dovuta.
2. Al fine di promuovere l'insediamento di unità produttive
nel territorio dell'unione, le regioni hanno facoltà di
ridurre l'importo dei tributi regionali nella misura di un
terzo, a carico dei rispettivi bilanci.
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