| (Fusioni di comuni).
1. Il termine di dieci anni previsto dall'articolo 26,
commi 6 e 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è ridotto a
sei anni. Qualora non si pervenga alla fusione entro tale
termine, l'unione è sciolta e i contributi sono revocati.
2. Il Ministro dell'interno trasmette al Parlamento una
relazione annuale sull'attuazione della presente legge, nonché
dell'articolo 26 della citata legge n. 142 del 1990.
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