| 1. L'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n.
166, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Trattamento economico delle
lavoratrici madri assunte a tempo determinato). - 1. Il
secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento
economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15,
primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle
lavoratrici madri assunte a tempo determinato da privati
datori di lavoro o dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai
comuni e dagli altri enti pubblici.
2. Il trattamento previsto dal comma 1 viene corrisposto
direttamente dai datori di lavoro e dalle amministrazioni
pubbliche, i quali potranno rivalersi a titolo di rimborso nei
confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), come per i permessi retribuiti e le malattie,
trattenendo il relativo importo a conguaglio sulle denunce
contributive aziendali mensili.
3. Il trattamento economico previsto dai commi 1 e 2 non
può essere erogato per più di tre mesi oltre la scadenza
dell'assunzione a tempo determinato".
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
si provvede con i contributi previsti dall'articolo 21 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
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