| Onorevoli Colleghi! -- I consiglieri delle fondazioni delle
casse di risparmio, che sono variamente designati da organismi
diversi (comuni, prefetture, associazione delle casse di
risparmio, camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, unione industriali, eccetera) sono stati delegati
a gestire e amministrare un patrimonio che storicamente
appartiene alle città in cui le casse hanno sede originaria.
Questo comporta certamente la nomina delle cariche sociali e
tutto quanto attiene alla gestione del patrimonio.
Se però si tratta, come nel caso di fusioni, incorporazioni
o cessioni del pacchetto di maggioranza delle banche possedute
dalle fondazioni, di disporre del patrimonio che appartiene
alla collettività (rappresentata per mezzo degli organi che
designano i consiglieri), è necessario sentire gli
stessi organismi che rappresentano la collettività. Una volta
ceduto il pacchetto di maggioranza di una cassa di risparmio,
la città non la possiede più e comanda qualcun altro. Questo
altro magari impiega i risparmi della città e dell'economia
locale per favorire imprese ed economie esterne alla città
stessa. Gli statuti delle fondazioni prevedono, all'uopo, una
maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, ma questo non
basta come garanzia per la disposizione del patrimonio, poiché
non si tratta di questione legata al funzionamento dell'ente
che decide (la fondazione) ma alla rappresentatività che i
consiglieri hanno nel disporre di un patrimonio che non
appartiene loro.
I presidenti, gli organi sociali ed i consiglieri, che si
trovano a gestire ingenti patrimoni per conto delle comunità
locali,
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non possono decidere autonomamente di disporre di tali
patrimoni. Gli stessi entrano tra l'altro nel merito della
valutazione del patrimonio ceduto e delle modalità di
cessione. Se si considera altresì che in questo particolare
momento storico si riscontra ancora una presenza massiccia di
consiglieri, presidenti e altri organi che sono retaggio di
forze politiche che hanno - quanto meno - dato cattiva prova
nella gestione dell'economia italiana, e che questi
consiglieri non solo non rappresentano la volontà delle
comunità per conto delle quali amministrano patrimoni e
attività bancarie, ma, soprattutto, sono vicini alla
scadenza del loro mandato e nella maggior parte dei casi
sanno che non saranno più confermati, quali garanzie possono
esservi per gli interessi della comunità locale?
Il pericolo è grande, specie ora, quando sono in questione
fusioni, pacchetti di maggioranza, giri di controllate,
aggregazioni.
La presente proposta di legge non mira dunque, ad un
esautoramento delle facoltà decisionali dei consigli di
amministrazione e della rappresentatività degli organi sociali
delle fondazioni, bensì ad introdurre l'obbligo del parere
preventivo degli enti preposti alla nomina degli stessi.
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