Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5863
DDL0483-0002
Progetto di legge Camera n. 483 - testo presentato - (DDL12-483)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C483. TESTIPDL
...C483.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC483 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- I consiglieri delle fondazioni delle
  casse di risparmio, che sono variamente designati da organismi
  diversi (comuni, prefetture, associazione delle casse di
  risparmio, camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura, unione industriali, eccetera) sono stati delegati
  a gestire e amministrare un patrimonio che storicamente
  appartiene alle città in cui le casse hanno sede originaria.
  Questo comporta certamente la nomina delle cariche sociali e
  tutto quanto attiene alla gestione del patrimonio.
    Se però si tratta, come nel caso di fusioni, incorporazioni
  o cessioni del pacchetto di maggioranza delle banche possedute
  dalle fondazioni, di disporre del patrimonio che appartiene
  alla collettività (rappresentata per mezzo degli organi che
  designano i consiglieri), è necessario sentire gli
  stessi organismi che rappresentano la collettività.  Una volta
  ceduto il pacchetto di maggioranza di una cassa di risparmio,
  la città non la possiede più e comanda qualcun altro.  Questo
  altro magari impiega i risparmi della città e dell'economia
  locale per favorire imprese ed economie esterne alla città
  stessa.  Gli statuti delle fondazioni prevedono, all'uopo, una
  maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, ma questo non
  basta come garanzia per la disposizione del patrimonio, poiché
  non si tratta di questione legata al funzionamento dell'ente
  che decide (la fondazione) ma alla rappresentatività che i
  consiglieri hanno nel disporre di un patrimonio che non
  appartiene loro.
    I presidenti, gli organi sociali ed i consiglieri, che si
  trovano a gestire ingenti patrimoni per conto delle comunità
  locali,
 
                               Pag. 2
 
  non possono decidere autonomamente di disporre di tali
  patrimoni.  Gli stessi entrano tra l'altro nel merito della
  valutazione del patrimonio ceduto e delle modalità di
  cessione.  Se si considera altresì che in questo particolare
  momento storico si riscontra ancora una presenza massiccia di
  consiglieri, presidenti e altri organi che sono retaggio di
  forze politiche che hanno - quanto meno - dato cattiva prova
  nella gestione dell'economia italiana, e che questi
  consiglieri non solo non rappresentano la volontà delle
  comunità per conto delle quali amministrano patrimoni e
  attività bancarie, ma, soprattutto, sono vicini alla
  scadenza del loro mandato e nella maggior parte dei casi
  sanno che non saranno più confermati, quali garanzie possono
  esservi per gli interessi della comunità locale?
    Il pericolo è grande, specie ora, quando sono in questione
  fusioni, pacchetti di maggioranza, giri di controllate,
  aggregazioni.
    La presente proposta di legge non mira dunque, ad un
  esautoramento delle facoltà decisionali dei consigli di
  amministrazione e della rappresentatività degli organi sociali
  delle fondazioni, bensì ad introdurre l'obbligo del parere
  preventivo degli enti preposti alla nomina degli stessi.
 
DATA=940509 FASCID=DDL12-483 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0483 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=048300 00 FASCIDC=12DDL0483 SORTNAV=0048300 000 00000 ZZDDLC483 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati