| 1. L'Istituto di studi politici "San Pio V", con sede in
Roma, di seguito denominato "Istituto", ha lo scopo, ai sensi
del vigente statuto, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, di promuovere ed
incoraggiare, in Italia ed all'estero, gli studi nelle
discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle
storico-politiche, nonché ai problemi della società
contemporanea.
2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in
particolare:
a) organizza conferenze, congressi, incontri e
seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze
scientifiche;
b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;
c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e
contributi a studiosi particolarmente qualificati, per
ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente; eroga
premi per la ricerca;
e) provvede, ai sensi dell'articolo 33 della
Costituzione e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
vigenti in materia di studi universitari, alla costituzione di
scuole e istituti di istruzione e di formazione nei settori di
competenza dell'Istituto stesso. In particolare, promuove la
costituzione di un libero istituto universitario, abilitato al
rilascio di titoli accademici, per la formazione di personale
altamente qualificato nei settori umanistici.
3. L'Istituto ha personalità giuridica ed autonomia
amministrativa, didattica e disciplinare ai sensi delle leggi
e dei regolamenti sull'ordinamento universitario e delle norme
dello statuto di cui all'articolo 2.
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