| 1. L'Istituto è disciplinato da uno statuto che determina
le norme per il governo amministrativo e didattico, ivi
compresa la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed
economico del personale docente e non docente occorrente al
funzionamento dell'Istituto medesimo.
2. L'organizzazione didattica e scientifica dell'Istituto è
stabilita dal regolamento generale, adottato ai sensi delle
norme vigenti in materia di ordinamento didattico
universitario.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo statuto ed i regolamenti dell'Istituto sono
sottoposti al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica che esercita il controllo ai sensi
dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e
dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
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