| 1. Le aree demaniali non più interessate all'esercizio
della pubblica funzione, ricadenti nel territorio della
regione Veneto su cui siano state eseguite in epoca anteriore
al 31 dicembre 1992 opere di urbanizzazione o costruzioni da
parte di enti o di privati cittadini a seguito di regolare
concessione, e quelle ancorché non edificate ma comunque in
possesso pacifico dei privati, sono trasferite al patrimonio
disponibile del comune nel cui territorio ricadono, il quale
provvede all'alienazione forzosa in favore dei richiedenti
aventi diritto, una volta sancita da parte dell'ente
territoriale competente la cessata funzione idraulica.
| |