| 1. Tutte le aree demaniali che sono state interessate da
opere di urbanizzazione ma per le quali permanga una seppur
ridotta funzionalità idraulica, attuale o potenziale, sono
oggetto, a domanda degli interessati, della concessione del
diritto di superficie con le modalità previste dalla legge,
salvo il caso in cui, ad insindacabile giudizio dell'ente
territoriale competente, l'occupazione in atto ne pregiudichi
il regolare funzionamento. La concessione del diritto di
superficie è limitata ai soli manufatti che insistono sulla
proiezione del sedime demaniale e che siano stati realizzati
anteriormente al 31 dicembre 1992. La concessione è rilasciata
dall'Ufficio del territorio competente previo pagamento di una
somma stabilita dall'ufficio tecnico erariale.
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