| 1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad
alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui
al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in
godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il
relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di
acquisto e quella di urbanizzazione.
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