| 1. Il prezzo di cui all'articolo 3 è determinato dal
competente ufficio tecnico erariale con riguardo alla
valutazione del solo terreno.
2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale,
di cui al comma 1, anche in ordine all'identificazione
dell'area, è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al
pretore del luogo ove è sita l'area, il quale provvede
all'accertamento, avvalendosi di consulenti tecnici.
3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di
lire 100.000.
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