| 1. Gli acquisti delle aree devono essere perfezionati entro
sei mesi dalla data della determinazione del prezzo da parte
dell'ufficio tecnico erariale.
2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi
dalla data della determinazione del prezzo da parte
dell'ufficio tecnico erariale ovvero della sentenza del
pretore sul ricorso di cui al comma 2 dell'articolo 4, il
trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo dovrà essere
versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in
cinque rate annuali di uguale importo, scadenti il 31 dicembre
di ciascun anno.
3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto
all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto,
né produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se
non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata
dall'amministrazione medesima.
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4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso
previsto dal comma 3, è di competenza del pretore nella cui
circoscrizione è sita l'area acquisita.
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