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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5882
DDL0486-0002
Progetto di legge Camera n. 486 - testo presentato - (DDL12-486)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C486. TESTIPDL
...C486.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC486 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La recente legge quadro in materia
  di lavori pubblici (11 febbraio 1994, n. 109, entrata in
  vigore il 6 marzo successivo) stabilisce all'articolo 19,
  comma 1, il tassativo principio secondo cui nessun lavoro può
  essere appaltato senza porre a base di gara un progetto
  esecutivo e cioè quello dotato del massimo grado di
  dettaglio.
    La legge, infatti, prevede (articolo 16), tre livelli di
  progettazione, di contenuto e specificazione via via
  crescente, identificati con i termini di preliminare,
  definitivo ed esecutivo.
    Il massimo grado di dettaglio (esecutivo) contempla una
  serie di contenuti puntuali (complete indagini geologiche,
  geotecniche, idrologiche, definizione della rete dei
  sottoservizi, ecc.), in termini profondamente innovativi
  rispetto al passato.
    La nuova disciplina va, quindi, nel senso da tutti
  auspicato, cioè verso una valorizzazione del momento
  progettuale come fase centrale e imprescindibile di tutta la
  materia di lavori pubblici.
    Infatti, è innegabile che una progettazione valida ed
  affidabile costituisca una delle migliori garanzie di
  economicità e di trasparenza dell'azione amministrativa,
  nonché di corretta e tempestiva esecuzione dell'opera.
    Pur condividendo l'impostazione e il principio ispiratore
  della normativa quadro, sembra doveroso porsi degli
  interrogativi sul piano della sua prima applicazione, quanto
  alla possibilità di incardinare una disciplina così avanzata,
  in un contesto tecnico-amministrativo che, attualmente, non
  appare adeguato a recepirla ed a renderla operativa nel breve
  periodo.
 
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    Infatti, gli organici e le strutture tecniche della maggior
  parte degli enti pubblici appaltanti non paiono in grado,
  dall'oggi al domani, di predisporre progetti in linea con le
  norme più recenti.
    A ciò aggiungasi che neanche le progettazioni attualmente
  già a disposizione delle amministrazioni possono essere
  rapidamente né facilmente aggiornate rispetto ai nuovi
  parametri.
    L'entrata in vigore della legge ha, pertanto, determinato
  una paralisi quasi generale di tutti i lavori pubblici sul
  territorio nazionale, con gravi conseguenze anche
  sull'occupazione, considerato che in pratica non esistono più
  progetti immediatamente appaltabili.
    Ne discende la necessità che le amministrazioni siano messe
  in grado di poter continuare ad operare in aderenza alle
  previsioni della nuova legge, ma con criteri di gradualità,
  non escluso il loro potenziamento in termini funzionali ed
  organizzativi, anche con riguardo all'aggiornamento
  professionale dei propri tecnici.
    Allo scopo è stata predisposta l'unita proposta di legge di
  cui si illustra, di seguito, l'articolato.
    All'articolo 1 si dispone che l'applicazione di alcune
  disposizioni della legge n. 109 del 1994 sia rinviata sino
  all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della
  stessa legge e, in mancanza di
  questo, per non oltre un anno dalla entrata in vigore della
  presente legge.
    In particolare, è rinviata l'operatività dei primi cinque
  commi dell'articolo 16, concernente l'attività di
  progettazione; del primo coma dell'articolo 19, che come si è
  detto impone che l'appalto sia subordinato all'esistenza di un
  progetto esecutivo e conseguentemente del comma 4,
  sull'obbligo della stipula a corpo; dell'articolo 25, commi 2
  e 3, concernente la responsabilità dei progettisti per le
  varianti in corso d'opera, la quale non potrà essere piena
  sino a quando non sarà operativo l'obbligo del progetto
  esecutivo dettagliato; dell'articolo 30, concernente l'obbligo
  della copertura assicurativa per gli esecutori dei lavori e
  per i progettisti, sia per il suo collegamento con le altre
  norme rinviate sia perché sarà il regolamento che disciplinerà
  le modalità di attuazione di tali obblighi assicurativi.
    All'articolo 2 si uniforma il comma 12 dell'articolo 17
  della legge quadro al disposto dell'articolo 7 della direttiva
  92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 quanto
  all'ammontare dell'importo degli incarichi di progettazione,
  che andranno disciplinati secondo la normativa comunitaria.
  Non si vede, infatti, perché tale normativa europea debba
  applicarsi anche agli incarichi di importo inferiore ai
  200.000 ECU.
 
DATA=940510 FASCID=DDL12-486 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0486 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=048600 00 FASCIDC=12DDL0486 SORTNAV=0048600 000 00000 ZZDDLC486 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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