| Onorevoli Colleghi! -- La recente legge quadro in materia
di lavori pubblici (11 febbraio 1994, n. 109, entrata in
vigore il 6 marzo successivo) stabilisce all'articolo 19,
comma 1, il tassativo principio secondo cui nessun lavoro può
essere appaltato senza porre a base di gara un progetto
esecutivo e cioè quello dotato del massimo grado di
dettaglio.
La legge, infatti, prevede (articolo 16), tre livelli di
progettazione, di contenuto e specificazione via via
crescente, identificati con i termini di preliminare,
definitivo ed esecutivo.
Il massimo grado di dettaglio (esecutivo) contempla una
serie di contenuti puntuali (complete indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, definizione della rete dei
sottoservizi, ecc.), in termini profondamente innovativi
rispetto al passato.
La nuova disciplina va, quindi, nel senso da tutti
auspicato, cioè verso una valorizzazione del momento
progettuale come fase centrale e imprescindibile di tutta la
materia di lavori pubblici.
Infatti, è innegabile che una progettazione valida ed
affidabile costituisca una delle migliori garanzie di
economicità e di trasparenza dell'azione amministrativa,
nonché di corretta e tempestiva esecuzione dell'opera.
Pur condividendo l'impostazione e il principio ispiratore
della normativa quadro, sembra doveroso porsi degli
interrogativi sul piano della sua prima applicazione, quanto
alla possibilità di incardinare una disciplina così avanzata,
in un contesto tecnico-amministrativo che, attualmente, non
appare adeguato a recepirla ed a renderla operativa nel breve
periodo.
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Infatti, gli organici e le strutture tecniche della maggior
parte degli enti pubblici appaltanti non paiono in grado,
dall'oggi al domani, di predisporre progetti in linea con le
norme più recenti.
A ciò aggiungasi che neanche le progettazioni attualmente
già a disposizione delle amministrazioni possono essere
rapidamente né facilmente aggiornate rispetto ai nuovi
parametri.
L'entrata in vigore della legge ha, pertanto, determinato
una paralisi quasi generale di tutti i lavori pubblici sul
territorio nazionale, con gravi conseguenze anche
sull'occupazione, considerato che in pratica non esistono più
progetti immediatamente appaltabili.
Ne discende la necessità che le amministrazioni siano messe
in grado di poter continuare ad operare in aderenza alle
previsioni della nuova legge, ma con criteri di gradualità,
non escluso il loro potenziamento in termini funzionali ed
organizzativi, anche con riguardo all'aggiornamento
professionale dei propri tecnici.
Allo scopo è stata predisposta l'unita proposta di legge di
cui si illustra, di seguito, l'articolato.
All'articolo 1 si dispone che l'applicazione di alcune
disposizioni della legge n. 109 del 1994 sia rinviata sino
all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della
stessa legge e, in mancanza di
questo, per non oltre un anno dalla entrata in vigore della
presente legge.
In particolare, è rinviata l'operatività dei primi cinque
commi dell'articolo 16, concernente l'attività di
progettazione; del primo coma dell'articolo 19, che come si è
detto impone che l'appalto sia subordinato all'esistenza di un
progetto esecutivo e conseguentemente del comma 4,
sull'obbligo della stipula a corpo; dell'articolo 25, commi 2
e 3, concernente la responsabilità dei progettisti per le
varianti in corso d'opera, la quale non potrà essere piena
sino a quando non sarà operativo l'obbligo del progetto
esecutivo dettagliato; dell'articolo 30, concernente l'obbligo
della copertura assicurativa per gli esecutori dei lavori e
per i progettisti, sia per il suo collegamento con le altre
norme rinviate sia perché sarà il regolamento che disciplinerà
le modalità di attuazione di tali obblighi assicurativi.
All'articolo 2 si uniforma il comma 12 dell'articolo 17
della legge quadro al disposto dell'articolo 7 della direttiva
92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 quanto
all'ammontare dell'importo degli incarichi di progettazione,
che andranno disciplinati secondo la normativa comunitaria.
Non si vede, infatti, perché tale normativa europea debba
applicarsi anche agli incarichi di importo inferiore ai
200.000 ECU.
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