| 1. Sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo
3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, nel caso in cui
tale regolamento non sia stato emanato entro il termine di cui
al suddetto articolo, per un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è sospesa l'applicazione delle
seguenti disposizioni della stessa legge n. 109 del 1994:
a) articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
b) articolo 19, commi 1 e 4;
c) articolo 25, commi 2 e 3;
d) articolo 30.
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