Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5893
DDL0486-0008
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
Pag. 11 TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 1
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
                     (Princìpi generali).
    1.  In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione
  l'attività amministrativa in materia di lavori pubblici deve
  garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e
  di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività,
  trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto
  comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
    2.  Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza
  delle regioni a statuto ordinario e degli enti infraregionali
  da queste finanziati, i princìpi desumibili dalle disposizioni
  della presente legge nonché, per quanto da essa non disposto,
  della legislazione antimafia e di quella nazionale di
  recepimento della normativa comunitaria in materia
  costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale
  e princìpi della legislazione dello Stato ai sensi
  dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto
  degli obblighi internazionali dello Stato.  Le regioni a
  statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
  provvedono alle finalità della presente legge nei limiti e
  nelle forme dei rispettivi statuti e delle relative norme di
  attuazione.  Restano ferme le disposizioni della legislazione
  antimafia e quelle di recepimento della normativa comunitaria
  in materia.
    3.  Le regioni a statuto ordinario secondo i rispettivi
  statuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, provvedono ad emanare leggi per adeguare ed
  armonizzare le proprie normative in materia di lavori pubblici
  di competenza regionale con quanto disposto dalla presente
  legge.  Le leggi regionali di
 
                              Pag. 12
 
  cui al presente comma individuano quali soggetti fra i
  comuni, le province, gli altri enti locali, le associazioni
  fra i soggetti anzidetti, nonché fra le aziende regionali o
  infraregionali possono operare come stazioni appaltanti per la
  realizzazione dei lavori pubblici di competenza regionale e
  locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 10;
  tale individuazione avviene sulla base delle caratteristiche
  dei lavori e delle capacità tecniche necessarie per
  l'attuazione complessiva della procedura.  Le leggi regionali
  prevedono, altresì, forme di cooperazione, anche obbligatoria,
  tra gli enti locali, in particolare per quelli aventi
  popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per l'esercizio dei
  compiti di stazione appaltante, nelle ipotesi di insufficienza
  delle loro strutture tecnico-amministrative, con particolare
  riferimento alla realizzazione di lavori pubblici di importo
  superiore a 150.000 ECU, fatto salvo quanto previsto
  all'articolo 9, comma 10; in ogni caso le funzioni e le
  responsabilità inerenti alla tutela dei contenuti patrimoniali
  del lavoro pubblico restano in capo ai singoli enti.
    4.  Per l'attuazione unitaria dei princìpi e delle norme di
  cui ai commi 1 e 2 ed al fine di assicurare il coordinamento
  delle attività amministrative delle regioni, con decreto del
  Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
  Consiglio dei ministri, sono adottati atti di indirizzo e di
  coordinamento su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai
  sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera  d),  della legge
  23 agosto 1988, n. 400.
    5.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono
  organismi e procedure di partecipazione dei cittadini, anche
  valorizzando le libere forme associative, al fine di garantire
  la qualità, l'efficacia e la funzionalità dei lavori pubblici
  in relazione ai bisogni collettivi e alla trasparenza delle
  procedure.  La partecipazione si attua di norma nelle fasi di
  programmazione, di progettazione e di verifica della
  funzionalità dei lavori.  Il regolamento di cui all'articolo 3,
  comma 2, detta le relative modalità di attuazione.
 
                              Pag. 13
 
    6.  Le disposizioni della presente legge non possono essere
  derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione
  espressa e con specifico riferimento a singole norme.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0008 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0008 TIPDOCL DOCTIT0008 NDOC0008



Ritorna al menu della banca dati