| (Princìpi generali).
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione
l'attività amministrativa in materia di lavori pubblici deve
garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e
di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività,
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto
comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza
delle regioni a statuto ordinario e degli enti infraregionali
da queste finanziati, i princìpi desumibili dalle disposizioni
della presente legge nonché, per quanto da essa non disposto,
della legislazione antimafia e di quella nazionale di
recepimento della normativa comunitaria in materia
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale
e princìpi della legislazione dello Stato ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto
degli obblighi internazionali dello Stato. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità della presente legge nei limiti e
nelle forme dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione. Restano ferme le disposizioni della legislazione
antimafia e quelle di recepimento della normativa comunitaria
in materia.
3. Le regioni a statuto ordinario secondo i rispettivi
statuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad emanare leggi per adeguare ed
armonizzare le proprie normative in materia di lavori pubblici
di competenza regionale con quanto disposto dalla presente
legge. Le leggi regionali di
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cui al presente comma individuano quali soggetti fra i
comuni, le province, gli altri enti locali, le associazioni
fra i soggetti anzidetti, nonché fra le aziende regionali o
infraregionali possono operare come stazioni appaltanti per la
realizzazione dei lavori pubblici di competenza regionale e
locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 10;
tale individuazione avviene sulla base delle caratteristiche
dei lavori e delle capacità tecniche necessarie per
l'attuazione complessiva della procedura. Le leggi regionali
prevedono, altresì, forme di cooperazione, anche obbligatoria,
tra gli enti locali, in particolare per quelli aventi
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per l'esercizio dei
compiti di stazione appaltante, nelle ipotesi di insufficienza
delle loro strutture tecnico-amministrative, con particolare
riferimento alla realizzazione di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 ECU, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 9, comma 10; in ogni caso le funzioni e le
responsabilità inerenti alla tutela dei contenuti patrimoniali
del lavoro pubblico restano in capo ai singoli enti.
4. Per l'attuazione unitaria dei princìpi e delle norme di
cui ai commi 1 e 2 ed al fine di assicurare il coordinamento
delle attività amministrative delle regioni, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sono adottati atti di indirizzo e di
coordinamento su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono
organismi e procedure di partecipazione dei cittadini, anche
valorizzando le libere forme associative, al fine di garantire
la qualità, l'efficacia e la funzionalità dei lavori pubblici
in relazione ai bisogni collettivi e alla trasparenza delle
procedure. La partecipazione si attua di norma nelle fasi di
programmazione, di progettazione e di verifica della
funzionalità dei lavori. Il regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, detta le relative modalità di attuazione.
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6. Le disposizioni della presente legge non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione
espressa e con specifico riferimento a singole norme.
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