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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5894
DDL0486-0009
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
                (Ambito oggettivo e soggettivo
                      di applicazione).
    1.  Ai sensi e per gli effetti della presente legge, del
  regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e delle leggi
  regionali di cui all'articolo 1, comma 3, di seguito
  denominate leggi regionali, si intendono per lavori pubblici
  le attività di costruzione, demolizione, recupero,
  ristrutturazione, restauro, manutenzione e adeguamento
  funzionale, tecnico e normativo di opere ed impianti, comprese
  le opere e gli impianti di difesa e di presidio ambientale,
  nonché le attività di trasformazione fisica del territorio e
  gli scavi archeologici, di competenza dei soggetti di cui
  all'articolo 1, comma 3, e dei soggetti di cui ai commi 2 e 3
  del presente articolo.
    2.  Le norme della presente legge e del regolamento di cui
  all'articolo 3, comma 2, si applicano alle amministrazioni
  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti
  pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
  amministrazioni locali, alle loro associazioni nonché agli
  altri organismi di diritto pubblico.
    3.  In deroga a quanto disposto al comma 2, per i lavori
  appaltati o affidati da enti pubblici ai soggetti di cui
  all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n.
  97, continuano ad applicarsi le disposizioni ivi previste.
    4.  Le norme della presente legge e del regolamento di cui
  all'articolo 3, comma 2, si applicano altresì, nei limiti di
  cui al comma 5:
        a)  ai concessionari di lavori pubblici; ai
  concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al
  pubblico servizio; alle aziende speciali ed ai consorzi di cui
  agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142; alle
  società con capitale pubblico,
 
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  in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
  propria attività la produzione di beni o servizi pubblici,
  ancorché non riservati in via esclusiva, non destinati ad
  essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
  ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in
  virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di
  attività che riguardano i lavori, di qualsiasi importo,
  individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del citato decreto
  legislativo n. 158 del 1995, e comunque i lavori di cui alle
  categorie da 1 a 6; 10, lettere  a)  e  b);  14; 15 e
  17 della tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57,
  e successive modificazioni;
        b)  ai soggetti, enti e società privati, diversi da
  quelli di cui alla lettera  a),  relativamente ai lavori
  di cui all'allegato A al decreto legislativo 19 dicembre 1991,
  n. 406, nonché ai lavori relativi ad ospedali, impianti
  sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici
  ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed
  edifici industriali, per la cui realizzazione siano previsti
  contributi o sovvenzioni diretti e specifici, da parte dei
  soggetti di cui al comma 2, in conto capitale o in conto
  interessi che, complessivamente, attualizzati superino il
  cinquanta per cento dell'importo totale dell'intervento,
  limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente
  di valore superiore a 1.000.000 di ECU.
    5.  I soggetti di cui al comma 4, lettera  a),  fatta
  eccezione dei concessionari di lavori pubblici, applicano le
  disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
  9; 16; 21, commi 3 e 4; 23; 30, comma 2; 37.  I concessionari
  di lavori pubblici ed i soggetti di cui al comma 4, lettera
  b),  applicano le disposizioni della presente legge ad
  esclusione degli articoli 9; 16; 21, commi 3 e 4; 23; 30; 36;
  37.
    6.  I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 4,
  lettera  a),  sono obbligati ad appaltare a terzi
  attraverso pubblico
 
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  incanto o licitazione privata, i lavori pubblici non
  realizzati direttamente o tramite imprese controllate che
  devono essere espressamente indicate in sede di candidatura,
  con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori
  da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene
  successivamente aggiornato secondo le modifiche che
  intervengono nei rapporti tra le imprese.  I requisiti di
  qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori
  sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate,
  nonché alle imprese collegate nei casi di cui al comma 7, nei
  limiti dei lavori oggetto della concessione che eseguono
  direttamente.  E' in facoltà delle amministrazioni
  aggiudicatrici prevedere nel bando l'obbligo per il
  concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del
  trenta per cento dei lavori oggetto della concessione.  Ai fini
  del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le
  imprese collegate e le situazioni di controllo e di
  collegamento si determinano secondo quanto previsto
  dall'articolo 2359 del codice civile.
    7.  Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore
  della presente legge, i soggetti di cui al comma 4, lettera
  a),  possono affidare a trattativa privata ad imprese
  collegate una quota non superiore al trenta per cento del
  lavoro da realizzare; i prezzi degli appalti affidati ad
  imprese collegate sono determinati applicando la media dei
  ribassi per lavori similari da essi, ovvero
  dall'amministrazione concedente, aggiudicati, negli ultimi sei
  mesi, previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di
  licitazione privata.
    8.  Si applicano le leggi regionali di cui all'articolo 1,
  comma 3, in luogo del regolamento di cui all'articolo 3, comma
  2, a tutti i lavori pubblici riconosciuti d'interesse
  regionale.  Ai lavori pubblici riconosciuti d'interesse
  regionale in sede di attuazione delle norme contenute negli
  statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
  autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in luogo del
  regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, le leggi delle
  suddette regioni e province autonome.
 
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    9.  Per l'affidamento delle attività di restauro e di
  manutenzione di qualsiasi importo relative a beni mobili e a
  superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1^ giugno
  1939, n. 1089, e successive modificazioni, i soggetti di cui
  al comma 2 applicano le disposizioni di cui al decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
    10.  Ai sensi della presente legge si intende:
        a)  per organismo di diritto pubblico: qualsiasi
  organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare
  specificatamente bisogni di interesse generale non aventi
  carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
  finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni,
  dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti
  locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto
  pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo
  di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione,
  di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non
  inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi
  soggetti;
        b)  per procedure di affidamento dei lavori o per
  affidamento dei lavori: il ricorso a sistemi di appalto o di
  concessione;
        c)  per amministrazioni aggiudicatrici: i soggetti
  di cui al comma 2 del presente articolo;
        d)  per altri enti aggiudicatori o realizzatori: i
  soggetti di cui al comma 4 del presente articolo;
        e)  per stazioni appaltanti: i soggetti di cui alle
  lettere  c)  e  d)  del presente comma.
    11.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
  cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo
  1995, n. 158, è emanato entro novanta giorni dalla data di
  pubblicazione della presente legge, previo parere delle
  competenti Commissioni parlamentari, ai sensi e per gli
  effetti dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.  Fino
  alla data di entrata in
 
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  vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, ai lavori di competenza dei soggetti di cui al
  citato decreto legislativo n. 158 del 1995, di qualsiasi
  importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente
  legge, nei limiti di cui al comma 5.  I lavori di competenza
  dei medesimi soggetti di importo pari o superiore a 200 mila
  ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli
  individuati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, sono soggetti alle disposizioni di cui al
  medesimo decreto legislativo n. 158 del 1995, ad eccezione
  degli articoli 11, commi 2 e 4; 16; 19; 22, commi 4 e 5; 25,
  comma 2; 26; 28; 29; 30.  I lavori di importo inferiore a 200
  mila ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti
  soggetti.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=005 PAGFIN=0017 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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