| (Ambito oggettivo e soggettivo
di applicazione).
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e delle leggi
regionali di cui all'articolo 1, comma 3, di seguito
denominate leggi regionali, si intendono per lavori pubblici
le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione e adeguamento
funzionale, tecnico e normativo di opere ed impianti, comprese
le opere e gli impianti di difesa e di presidio ambientale,
nonché le attività di trasformazione fisica del territorio e
gli scavi archeologici, di competenza dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 3, e dei soggetti di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti
pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
amministrazioni locali, alle loro associazioni nonché agli
altri organismi di diritto pubblico.
3. In deroga a quanto disposto al comma 2, per i lavori
appaltati o affidati da enti pubblici ai soggetti di cui
all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n.
97, continuano ad applicarsi le disposizioni ivi previste.
4. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano altresì, nei limiti di
cui al comma 5:
a) ai concessionari di lavori pubblici; ai
concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al
pubblico servizio; alle aziende speciali ed ai consorzi di cui
agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142; alle
società con capitale pubblico,
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in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attività la produzione di beni o servizi pubblici,
ancorché non riservati in via esclusiva, non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di
attività che riguardano i lavori, di qualsiasi importo,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 158 del 1995, e comunque i lavori di cui alle
categorie da 1 a 6; 10, lettere a) e b); 14; 15 e
17 della tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57,
e successive modificazioni;
b) ai soggetti, enti e società privati, diversi da
quelli di cui alla lettera a), relativamente ai lavori
di cui all'allegato A al decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n. 406, nonché ai lavori relativi ad ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici
ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed
edifici industriali, per la cui realizzazione siano previsti
contributi o sovvenzioni diretti e specifici, da parte dei
soggetti di cui al comma 2, in conto capitale o in conto
interessi che, complessivamente, attualizzati superino il
cinquanta per cento dell'importo totale dell'intervento,
limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente
di valore superiore a 1.000.000 di ECU.
5. I soggetti di cui al comma 4, lettera a), fatta
eccezione dei concessionari di lavori pubblici, applicano le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
9; 16; 21, commi 3 e 4; 23; 30, comma 2; 37. I concessionari
di lavori pubblici ed i soggetti di cui al comma 4, lettera
b), applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 9; 16; 21, commi 3 e 4; 23; 30; 36;
37.
6. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 4,
lettera a), sono obbligati ad appaltare a terzi
attraverso pubblico
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incanto o licitazione privata, i lavori pubblici non
realizzati direttamente o tramite imprese controllate che
devono essere espressamente indicate in sede di candidatura,
con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori
da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene
successivamente aggiornato secondo le modifiche che
intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di
qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori
sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate,
nonché alle imprese collegate nei casi di cui al comma 7, nei
limiti dei lavori oggetto della concessione che eseguono
direttamente. E' in facoltà delle amministrazioni
aggiudicatrici prevedere nel bando l'obbligo per il
concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del
trenta per cento dei lavori oggetto della concessione. Ai fini
del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le
imprese collegate e le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano secondo quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile.
7. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i soggetti di cui al comma 4, lettera
a), possono affidare a trattativa privata ad imprese
collegate una quota non superiore al trenta per cento del
lavoro da realizzare; i prezzi degli appalti affidati ad
imprese collegate sono determinati applicando la media dei
ribassi per lavori similari da essi, ovvero
dall'amministrazione concedente, aggiudicati, negli ultimi sei
mesi, previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di
licitazione privata.
8. Si applicano le leggi regionali di cui all'articolo 1,
comma 3, in luogo del regolamento di cui all'articolo 3, comma
2, a tutti i lavori pubblici riconosciuti d'interesse
regionale. Ai lavori pubblici riconosciuti d'interesse
regionale in sede di attuazione delle norme contenute negli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in luogo del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, le leggi delle
suddette regioni e province autonome.
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9. Per l'affidamento delle attività di restauro e di
manutenzione di qualsiasi importo relative a beni mobili e a
superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1^ giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, i soggetti di cui
al comma 2 applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
10. Ai sensi della presente legge si intende:
a) per organismo di diritto pubblico: qualsiasi
organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti
locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto
pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo
di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione,
di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non
inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi
soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per
affidamento dei lavori: il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici: i soggetti
di cui al comma 2 del presente articolo;
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori: i
soggetti di cui al comma 4 del presente articolo;
e) per stazioni appaltanti: i soggetti di cui alle
lettere c) e d) del presente comma.
11. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, è emanato entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. Fino
alla data di entrata in
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vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai lavori di competenza dei soggetti di cui al
citato decreto legislativo n. 158 del 1995, di qualsiasi
importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente
legge, nei limiti di cui al comma 5. I lavori di competenza
dei medesimi soggetti di importo pari o superiore a 200 mila
ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli
individuati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sono soggetti alle disposizioni di cui al
medesimo decreto legislativo n. 158 del 1995, ad eccezione
degli articoli 11, commi 2 e 4; 16; 19; 22, commi 4 e 5; 25,
comma 2; 26; 28; 29; 30. I lavori di importo inferiore a 200
mila ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti
soggetti.
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