| (Delegificazione).
1. E' demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo
le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori
pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla
direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto
tecnicoamministrativo, con le relative normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi
di progettazione e di supporto tecnico-amministrativo;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità
degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di
accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che
concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
competenze, da disciplinare in modo che sia assicurata la
cooperazione tra la stazione appaltante, gli appaltatori e i
concessionari nonché l'immediatezza
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e la certezza dei controlli sull'esecuzione dei
contratti.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al
comma 1 il Governo, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta apposito
regolamento, di seguito così denominato, che reca altresì
norme di esecuzione ai sensi del comma 11. Il predetto atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e,
comunque, senza pregiudizio dei princìpi della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonché, per quanto da essa non disposto, la
legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria nella materia di cui
al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente
e per i beni culturali e ambientali, sentiti il Ministro
dell'interno e il Ministro per il coordinamento delle
politiche dell'Unione europea, nonché il Ministro degli affari
esteri, ai sensi del comma 10, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione dello schema. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento deve essere
reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
trascorsi i quali il regolamento è emanato. Con la medesima
procedura si provvede altresì alle successive modificazioni ed
integrazioni del regolamento. In ragione della specificità
della tutela dei beni culturali, nel regolamento è previsto un
apposito titolo dedicato agli stessi.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal
regolamento, attua con modifiche al medesimo regolamento le
direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non
richiedano la modifica di disposizioni della presente
legge.
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4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento, gli atti normativi indicati nel
regolamento stesso, che disciplinano la materia di cui al
comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia
e di quelle della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
un capitolato generale d'appalto che entra in vigore
contestualmente al regolamento, di seguito denominato
capitolato generale. Il capitolato generale è articolato in
norme cogenti per tutte le stazioni appaltanti e in norme
cogenti per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ma derogabili dalle altre stazioni
appaltanti, le quali sono tenute ad applicarle, richiamandole
nel bando di gara e nelle clausole contrattuali, qualora, in
riferimento ad esse, non abbiano adottato, ai sensi della
presente legge, un proprio capitolato generale.
6. Per tutte le stazioni appaltanti sono norme cogenti del
capitolato generale quelle riguardanti la verifica preventiva
dei luoghi, la consegna dei lavori, il numero, il tipo e la
forma dei documenti di contabilità, le sospensioni, le riserve
e le modalità di pagamento dei corrispettivi e degli interessi
per ritardato pagamento.
7. Con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, emanato di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono adottati uno o più capitolati
speciali tecnici per i lavori di restauro e di manutenzione di
beni culturali immobili di cui alla legge 1^ giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni.
8. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono emanate disposizioni per l'utilizzo nei lavori pubblici
dei materiali individuati dal decreto del Ministro
dell'ambiente del 5 settembre 1994, pubblicato nella
gazzetta
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Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive
modificazioni. In particolare il decreto fissa i criteri per
la determinazione delle quantità minime di utilizzo di tali
materiali.
9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro della difesa, è adottato
apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della
presente legge, per la disciplina delle attività del genio
militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle
esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in
vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
10. Per assicurare la compatibilità delle procedure di
affidamento ed esecuzione di lavori eseguiti sul territorio di
Stati esteri nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, con gli ordinamenti dei rispettivi Stati, il
regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministro
degli affari esteri, tengono conto della specialità delle
condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
11. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla
presente legge, oltre alle materie per le quali è richiamato
nei successivi articoli, contiene disposizioni relative:
a) alle modalità di esercizio della vigilanza di
cui all'articolo 4;
b) alle modalità che l'Osservatorio dei lavori
pubblici di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b),
deve rispettare per la determinazione dei costi medi
parametrici standardizzati previsti dal medesimo articolo 4,
comma 16, lettera b), e alle ulteriori modalità per la
raccolta, tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio, dei
dati concernenti il settore;
c) alle modalità di attuazione, nel rispetto dei
princìpi della libera concorrenza tra gli operatori, degli
obblighi assicurativi
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di cui all'articolo 33; alle condizioni generali e
particolari delle polizze e ai massimali garantiti; ai
requisiti minimi delle imprese di assicurazione e dei
fideiussori; alle modalità di costituzione e di estinzione
delle fideiussioni di cui al medesimo articolo 33; alla
individuazione dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4,
caratterizzati da particolari difficoltà costruttive o di
localizzazione, per i quali è obbligatoria la stipula di una
polizza indennitaria decennale e di responsabilità civile
verso i terzi; alle modalità di prestazione, pro-quota o
cumulativamente, delle coperture assicurative e delle garanzie
di cui all'articolo 33, comma 6;
d) alla definizione della quota subappaltabile dei
lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti
ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nonché alla individuazione
degli impianti e delle strutture speciali di cui all'articolo
38, comma 4;
e) ai lavori in relazione ai quali il collaudo si
effettua mediante certificato di regolare esecuzione emesso
dal responsabile unico del procedimento o sulla base di
apposite certificazioni di qualità dei materiali e alle
relative modalità con cui in tal caso esso deve essere
eseguito;
f) alle modalità ed alle procedure per
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21,
comma 9, fermo restando che l'aggiudicazione dell'appalto o
della concessione ed il trasferimento della proprietà o la
costituzione di diritti reali parziari avvengono,
separatamente o congiuntamente, a seconda della più
conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito
della gara, che deve essere unica;
g) agli incarichi di cui all'articolo 19 in
relazione alle caratteristiche delle singole progettazioni,
con particolare riferimento: ai concorsi di progettazione ed
ai criteri multiobiettivi da impiegare per la scelta del
progetto; alla previsione di sistemi di prequalificazione
fondati sull'accertamento di qualità di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; ai requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativamente ai
soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere
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e) ed f); agli eventuali ulteriori requisiti
tecnico-organizzativi delle società di progettazione; ai
criteri per la selezione dell'offerta più vantaggiosa di cui
all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 157 del
1995, con l'obbligo della indicazione di punteggi per ciascuno
degli elementi di giudizio, nonché alla determinazione delle
offerte anormalmente basse di cui all'articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 157 del 1995;
h) alla disciplina dei lavori di cui all'articolo
37;
i) alla disciplina delle forme di pubblicità degli
appalti e delle concessioni di cui all'articolo 32;
l) alla disciplina delle forme di controllo e alla
individuazione dei soggetti di cui all'articolo 23, commi 6 e
7;
m) ai criteri valutativi di cui all'articolo 24,
comma 4;
n) alle modalità in base alle quali le stazioni
appaltanti devono, contestualmente all'erogazione, verificare
l'assolvimento, da parte degli appaltatori e dei
concessionari, degli obblighi contrattuali nei confronti dei
subappaltatori e dei fornitori;
o) alle modalità, ai mezzi di prova e ai
conseguenti effetti della verifica da parte della stazione
appaltante della dichiarazione giurata di cui all'articolo 11,
comma 6;
p) alla ripartizione dei compiti e delle funzioni
dell'ingegnere capo fra il responsabile unico del procedimento
e il direttore dei lavori;
q) alle forme di pubblicità dei lavori delle
conferenze di servizi di cui all'articolo 9;
r) ai tempi e alle modalità di predisposizione, di
inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo
16, nonché alle disposizioni applicabili nel caso di inerzia
delle amministrazioni aggiudicatrici;
s) alle ulteriori eventuali norme tecniche di
compilazione dei progetti, nonché agli elementi progettuali
relativi a specifiche categorie di lavori; per quanto
riguarda
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i lavori di piccola entità, i lavori di manutenzione,
di restauro e di ristrutturazione e gli scavi archeologici,
tali norme ed elementi sono definiti sulla base dei princìpi
di cui all'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 5, tenendo conto delle
particolarità tipologiche dei lavori. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento e delle leggi regionali
restano ferme le disposizioni in vigore non incompatibili con
la presente legge;
t) alle modalità di espletamento della attività
delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 24 nonché
di quelle relative ai concorsi di progettazione;
u) alle procedure di esame delle proposte di
variante di cui all'articolo 28;
v) alle modalità di applicazione e di versamento
delle penali di cui all'articolo 29, comma 6, secondo
l'importo dei lavori e le cause che le determinano;
z) alle modalità di costituzione e di funzionamento
degli albi dei collaudatori;
aa) alla disciplina della composizione nonché delle
funzioni e dei compiti dell'ufficio di direzione dei lavori di
cui all'articolo 30 e alla disciplina per la tenuta dei
documenti contabili.
12. Ai fini della predisposizione del regolamento e del
capitolato generale, è istituita dal Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con il Ministro per i beni culturali ed
ambientali, apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale, nonché da liberi professionisti
di particolare qualificazione ed esperienza professionale. Per
il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei
compensi, da determinare con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in
riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di
lire 500 milioni da imputare sul capitolo 1159 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
13. Il regolamento e le leggi regionali stabiliscono, in
rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori e alle
caratteristiche delle stazioni appaltanti, entro un arco
temporale massimo di tre anni dalla loro entrata in vigore,
l'avvio e le modalità di
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applicazione graduale delle disposizioni in materia di
programmazione di cui all'articolo 16, fermo restando quanto
previsto al comma 17 del medesimo articolo 16, di redazione
del piano di manutenzione dei lavori e delle loro parti di cui
all'articolo 18, comma 5, e di verifica degli elaborati
progettuali di cui all'articolo 19, comma 23.
14. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione
della presente legge e delle altre disposizioni legislative
non abrogate in materia di lavori pubblici. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento, per la realizzazione di
lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni
di cui alla legge 1^ marzo 1975, n. 44, e successive
modificazioni, al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e
all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
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