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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5897
DDL0486-0012
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
            (Disposizioni in materia di personale
                       dell'Autorità).
    1.  Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni
  di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
  successive modificazioni.
    2.  La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 12,
  lettera  a),  è composta da non più di 50 unità, ivi
  comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da
  un dirigente generale di livello C.
    3.  L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo
  4, comma 12, lettera  b),  al quale è preposto un
  dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi
  comprese 4 unità di livello dirigenziale.
    4.  Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un
  apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla
  copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria
  con il
 
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  ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni, nonché, in via subordinata, con le procedure di
  concorso di cui al medesimo decreto.  Al personale
  dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od
  incarico, nonché di esercitare attività professionale,
  didattica, commerciale ed industriale.  Fino alla stipula dei
  contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale
  dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed
  economico del personale di ruolo della Presidenza del
  Consiglio dei ministri.
    5.  L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie
  al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello
  stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio
  dei ministri.  Su proposta dell'Autorità, il Presidente del
  Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
  tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di
  gestione e le modalità di rendicontazione.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0031 RIGINIZ=021 PAGFIN=0032 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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